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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES e IRAP relativa all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Ufficio aveva disconosciuto costi esposti in una fattura e in due note di addebito riferite a rapporti con una società terza. La contribuente aveva visto respinto il ricorso in primo grado e poi l’appello dalla CTR Lombardia. In cassazione proponeva due motivi: con il primo denunciava violazione dell’art. 109 TUIR, sostenendo che i costi erano documentati e quindi certi, oltre che inerenti, e che la CTR avrebbe erroneamente negato il requisito della certezza/determinabilità; con il secondo deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente e asserita contraddittorietà, perché la CTR aveva motivato per relationem richiamando la sentenza di primo grado e, a suo dire, si sarebbe posta in contrasto con quanto affermato dall’Ufficio nell’atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d’appello dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma e la sentenza consenta di ricostruire un percorso argomentativo coerente; nel caso concreto la CTR non si era limitata ad aderire acriticamente alla pronuncia di primo grado. Ha inoltre escluso la sussistenza di una vera contraddittorietà. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove: la ricorrente assumeva come pacifica la certezza dei costi, ma la CTR aveva invece accertato il difetto di certezza, determinatezza o determinabilità e la mancanza di adeguato supporto istruttorio. Ne è seguita la condanna della ricorrente alle spese e l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la Corte rileva che la censura della contribuente, formalmente di violazione di legge, in realtà pretendeva una diversa valutazione in fatto circa la certezza dei costi accertata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro evocato per il primo motivo, ma la Corte osserva che la doglianza non attacca realmente la regola di diritto bensì la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro sostanzialmente riconducibile al secondo motivo; la Corte afferma che la motivazione per relationem è valida se il giudice d'appello esplicita, anche sinteticamente, le ragioni della conferma e rende ricostruibile il percorso argomentativo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate le modalità di trattazione camerale non partecipata del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La sentenza d’appello può essere motivata per relationem se il giudice del gravame, pur richiamando la decisione di primo grado, esplicita le ragioni della conferma o l’identità delle questioni già esaminate, così da rendere ricostruibile un percorso argomentativo autonomo e coerente.
  • Il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo quando il contrasto è interno alla sentenza ed è insanabile; non basta il contrasto tra la decisione e il contenuto di prove, documenti o dell’atto impositivo.
  • In sede di legittimità, una censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio sulla deducibilità dei costi, il requisito della certezza/determinabilità resta una questione di accertamento in fatto; se il giudice di merito ha escluso che la documentazione prodotta sia idonea a provarla, non è consentito in cassazione sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura attacca una questione diversa o una motivazione non effettivamente posta a base della decisione, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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