Sentenza del 18/11/2015 n. 23560 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'avviso di liquidazione sostenendo: 1) che l'ordinanza di interruzione del processo per morte di un coerede non fosse stata notificata alle parti; 2) che l'avviso di trattazione e il dispositivo della sentenza della CTP fossero stati notificati agli eredi in forma impersonale e collettiva, anziché personalmente a ciascuno di essi, con conseguente nullità della sentenza presupposta e mancato passaggio in giudicato; 3) che la CTR avesse esaminato la regolarità della comunicazione del dispositivo senza che tale questione costituisse uno specifico motivo di appello.
La decisione
La Corte ha respinto le censure della ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che l'ordinanza di interruzione emessa in udienza non era soggetta alla comunicazione prevista per le ordinanze emesse fuori udienza. Ha inoltre riconosciuto che la comunicazione agli eredi non era formalmente regolare, perché avrebbe dovuto essere effettuata personalmente a ciascun erede, ma ha stabilito che tale irregolarità doveva essere fatta valere impugnando direttamente la sentenza presupposta. Non essendo stata impugnata, la sentenza era passata in giudicato e l'avviso di liquidazione poteva essere contestato soltanto per vizi propri, non per vizi della sentenza presupposta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 134 c.p.c.
Disciplina la notifica delle ordinanze emesse fuori udienza.
La norma non si applica alle ordinanze emesse direttamente in udienza; pertanto, l'ordinanza di interruzione pronunciata in udienza non doveva essere comunicata alle parti costituite secondo tale disposizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40
Interruzione del processo.
L'ordinanza di interruzione emessa in udienza produce i suoi effetti senza necessità della comunicazione prevista per i provvedimenti emessi fuori udienza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 37
Comunicazione degli atti e dei provvedimenti da parte della cancelleria.
La cancelleria aveva comunicato l'avviso di trattazione e il dispositivo della sentenza ai destinatari presso il domicilio eletto, anche se le modalità utilizzate non erano pienamente conformi alla disciplina specifica sugli eredi.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 43, comma 3
La notificazione deve essere eseguita personalmente a ciascun erede.
In caso di morte della parte, gli atti destinati agli eredi devono essere notificati individualmente a ciascun erede; tuttavia, l'irregolarità della notificazione non consente di ignorare il passaggio in giudicato della sentenza se quest'ultima non è stata tempestivamente impugnata.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31
Comunicazione dell'avviso di trattazione.
L'avviso di trattazione deve essere comunicato alle parti secondo le regole processuali applicabili; eventuali vizi devono essere fatti valere mediante impugnazione della decisione resa nel processo.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è violazione dell'obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice svolge una considerazione meramente incidentale, priva di efficacia determinante sulla decisione.
Art. 360 c.p.c.
Motivi di ricorso per cassazione.
Le violazioni di legge e i vizi processuali devono essere dedotti nei modi previsti e riferiti alla concreta ratio decidendi della pronuncia impugnata.
Massime di principio
- Gli eventuali vizi delle notificazioni o degli atti compiuti nel processo devono essere contestati impugnando tempestivamente la sentenza che li contiene; non è normalmente possibile farli valere successivamente contro un atto consequenziale, come un avviso di liquidazione.
- Un atto impositivo fondato su una sentenza passata in giudicato può essere impugnato soltanto per vizi propri dell'atto, non per contestare nuovamente la validità o il contenuto della sentenza presupposta.
- La notificazione collettiva e impersonale agli eredi può essere irregolare quando la legge impone la notifica personale a ciascun erede, ma tale irregolarità deve essere fatta valere mediante l'impugnazione della decisione e non comporta automaticamente l'inesistenza della sentenza.
- Le ordinanze pronunciate direttamente in udienza seguono un regime diverso da quelle emesse fuori udienza: per queste ultime può essere necessaria una specifica comunicazione di cancelleria, mentre per le prime tale comunicazione può non essere richiesta.
- Una motivazione o un'affermazione incidentale del giudice non determina automaticamente un vizio di ultrapetizione o di violazione dell'art. 112 c.p.c.; occorre verificare se quella statuizione costituisca effettivamente la ratio decidendi.
- Quando una decisione è divenuta definitiva per mancata impugnazione, il successivo giudizio su un atto dipendente deve rispettare gli effetti del giudicato e non può trasformarsi in un'impugnazione tardiva della decisione presupposta.
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