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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25984/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e la condanna era stata confermata in appello a un anno di reclusione per la violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione, consistita nell'avere intrattenuto frequentazioni con soggetti pregiudicati in due distinti episodi, avvenuti l'11 dicembre 2018 e il 24 maggio 2019. Con il primo motivo di ricorso deduceva l'erronea applicazione della legge penale e la nullità della sentenza, sostenendo che il reato contestato richiede una condotta abituale o seriale e che due soli episodi isolati e distanti nel tempo non sono sufficienti a integrare la pluralità e stabilità dei contatti richiesti dalla fattispecie. Con il secondo motivo contestava il trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena e la mancata esclusione della recidiva, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata. Il Procuratore generale concludeva per l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, rilevando che la fattispecie ex art. 75 d.lgs. 159/2011 presuppone un'abitualità o serialità di comportamenti, configurabile solo in presenza di plurimi e stabili contatti o frequentazioni con pregiudicati. Poiché nel caso concreto erano stati contestati soltanto due episodi, tra loro distanti nel tempo, la sentenza impugnata non si era conformata ai principi applicabili e difettava un elemento costitutivo non sanabile del reato. La sentenza di merito è stata quindi annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    artt. 81 cod. pen., cpv., 75, comma 2, d.lgs. 11 settembre 2011, n. 159

    La violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone condannate o sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza richiede un'abitualità o serialità delle condotte, non essendo sufficiente un episodio isolato o due soli contatti.

  • art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011

    "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza"

    È la prescrizione violata che, per la Corte, costituisce il parametro normativo della condotta abituale richiesta dalla fattispecie penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    È il vizio dedotto in ricorso per lamentare l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale.

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    violazione degli artt. 99, comma 4, 144 cod. pen.

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla recidiva contestata e riconosciuta.

  • art. 144 cod. pen.

    violazione degli artt. 99, comma 4, 144 cod. pen.

    È richiamato dal ricorrente nel censurare il trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva.

  • art. 81 cod. pen.

    Compare nel capo di imputazione come base del vincolo della continuazione, senza ulteriori sviluppi nella motivazione di legittimità.

Massime di principio

  • Il reato di violazione della prescrizione di cui all'art. 8, comma 4, d.lgs. 159/2011, punito dall'art. 75 del medesimo decreto, presuppone una condotta connotata da abitualità o serialità: non è sufficiente un singolo episodio, né sono normalmente sufficienti due soli contatti, se manchi un quadro di frequentazione stabile e ripetuta.
  • Per integrare la fattispecie occorrono plurime condotte oggettivamente idonee a dimostrare una frequentazione reiterata, desumibile dal numero degli incontri, dalla loro prossimità temporale, dalle modalità concrete e dalla caratura criminale dei soggetti frequentati.
  • Quando la carenza riguarda un elemento costitutivo non sanabile del reato, la Corte può annullare la sentenza senza rinvio, non essendo necessario restituire la causa al giudice di merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva possono restare assorbite se viene accolta una doglianza che esclude in radice la configurabilità del reato contestato.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioniPena e commisurazione
RamiMisure di prevenzioneParte generaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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