Cassazione Civile, Ordinanza n. 39563/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
Un soggetto aveva proposto davanti alla Corte d'appello un ricorso ai sensi della legge sull'equa riparazione per la durata irragionevole di un processo. Il consigliere delegato lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine semestrale previsto dall'art. 4 della L. n. 89 del 2001. Il ricorrente aveva quindi proposto opposizione, ma la Corte d'appello di Ancona l'aveva rigettata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 4 L. n. 89 del 2001 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato la sospensione dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Con il secondo motivo ha censurato la regolazione delle spese; tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la sospensione generale dei termini processuali prevista dai decreti-legge emergenziali si applica anche al termine semestrale per proporre l'istanza di equa riparazione. Di conseguenza, il termine non scadeva il 28 maggio 2020, ma 63 giorni più tardi, il 30 luglio 2020; il ricorso depositato il 9 giugno 2020 era quindi tempestivo. La decisione della Corte d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, comma 1
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione deve essere calcolato tenendo conto delle sospensioni dei termini processuali intervenute per legge.
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
Ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sospensione applicabile anche al termine per l'istanza ex L. n. 89 del 2001.
D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 36, comma 1, conv. in L. 5 giugno 2020, n. 40
Conferma la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale, incidendo sul computo del termine decadenziale per proporre l'azione di equa riparazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione di legge dedotto dal ricorrente in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
È stata seguita la procedura accelerata di definizione camerale con proposta del relatore.
Massime di principio
- Il termine per proporre la domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 va computato considerando le sospensioni dei termini processuali stabilite da norme speciali, anche se il termine ha natura decadenziale.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali opera in via generale e incide anche sui termini di proposizione delle azioni collegate al processo, salvo diversa previsione di legge.
- Se il termine decadenziale è sospeso per un certo periodo, la scadenza si proroga per un numero di giorni corrispondente alla sospensione.
- Quando il ricorso è tempestivo e il motivo sulla tardività viene accolto, la statuizione sulle spese di merito resta travolta o comunque la sua censura può essere assorbita dal primo motivo accolto.
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