Cassazione Penale, Sentenza n. 3799/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Lecce che ha revocato il beneficio dell'indulto concesso in precedenza a Gerardo Esposito. Il ricorrente deduce (1) violazione di legge sostenendo che le pene per le quali è stata disposta la revoca si erano estinte per prescrizione ai sensi dell'art.172, comma 5, c.p., perché il termine di prescrizione, a suo avviso, decorre dalla data di consumazione del reato e non dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca; (2) questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, L.241/2006 nella parte in cui non prevede un termine per procedere alla revoca dell'indulto e nella parte in cui l'automatismo della revoca lederebbe i diritti di difesa (art.24 Cost.), il principio di rieducazione (art.27 Cost.) nonché i principi posti dalla CEDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo punto ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, confermando l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n.2/15, 30/10/2014) secondo cui, quando l'esecuzione della pena è subordinata alla revoca dell'indulto, il termine di prescrizione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto della revoca. Pertanto la Corte di appello ha correttamente computato il termine di estinzione a partire dalla sentenza irrevocabile del 10/09/2021 (passata in giudicato 15/07/2022). Sul secondo punto la Corte ha ritenuto aspecifiche e manifestamente infondate le censure di incostituzionalità: la disciplina dell'indulto e della sua revoca, ivi compreso l'automatismo previsto, è già stata ritenuta compatibile con la Costituzione in precedenti pronunce; inoltre la normativa sui benefici penitenziari consente misure alternative e garanzie in funzione rieducativa. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende (Euro 3.000).
Norme richiamate
art. 172 cod. pen.
La Corte ha interpretato che il termine di estinzione (prescrizione della pena) decorre dall'irrevocabilità della sentenza che rende eseguibile la pena indultata, se l'esecuzione è subordinata alla revoca dell'indulto
art. 1, comma 3, L. 241/2006
Norma che prevede l'automatica revoca dell'indulto in presenza di determinate condotte; la Corte ha ritenuto non fondata la questione di incostituzionalità sollevata dal ricorrente rispetto ai principi costituzionali e di diritto di difesa
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per inquadrare i motivi di ricorso (violazione di legge)
artt. 416, 110, 640 cod. pen.
Reati per i quali il ricorrente è stato condannato in sentenza divenuta irrevocabile, costituendo presupposto per la revoca dell'indulto
art. 3, 24, 27, 111 Cost.
Articoli costituzionali invocati dal ricorrente (uguaglianza, diritto di difesa, finalità rieducativa della pena, garanzie processuali); la Corte ha ritenuto infondate le censure di contrasto con tali principi
art. 4, d.P.R. 394/1990
Norma indicata dalla giurisprudenza citata; configurabile come precedente normativo simile all'art.1, comma 3, L.241/2006, sulla cui costituzionalità la giurisprudenza di legittimità si era già pronunciata in senso favorevole
Sentenza Sezioni Unite n.2/15 (30/10/2014) - Maiorella
Precedente vincolante cui la Corte ha fatto riferimento per affermare che il termine per la prescrizione della pena eseguibile dopo revoca dell'indulto decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca
Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU)
Principi evocati dal ricorrente (vietato trattamento degradante e diritto a processo equo); la Corte ha ritenuto che l'ordinamento e la normativa sui benefici garantiscano tutele compatibili con tali principi
Massime di principio
- Se l'esecuzione di una pena è sospesa in virtù di un beneficio (es. indulto) e la legge subordina la revoca del beneficio all'accertamento giudiziale di un nuovo reato, il termine di prescrizione dell'eseguibilità della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza che determina la revoca
- La revoca automatica di un beneficio prevista dalla legge, purché rientri nel chiaro dettato normativo e rispetti le garanzie processuali, difficilmente sarà ritenuta incostituzionale salvo specifiche e fondate violazioni di diritti fondamentali
- Chi ha ottenuto un indulto e commette successivamente un reato per cui è prevista la revoca deve considerare che la revoca potrà essere disposta anche se l'accertamento interviene a distanza di tempo; il computo dei termini si effettua dalla sentenza irrevocabile che accerta la causa di revoca
- In casi analoghi, chi contesta la revoca dovrebbe proporre censure specifiche e circostanziate (es. vizi procedurali, mancata valutazione di misure alternative esistenti) piuttosto che questioni generiche di illegittimità costituzionale già affrontate dalla giurisprudenza
- È utile verificare tutte le misure alternative alla detenzione previste dalla normativa vigente e, quando possibile, proporre istanze per l'applicazione di misure alternative prima che la pena diventi eseguibile
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