Sentenza n. 132/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania n. 01929/2025, resa tra le parti, pubblicata il 19 giugno 2025, con cui era dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti e dichiarati improcedibili il ricorso principale e il ricorso incidentale, compensando fra le parti le spese processuali nel giudizio promosso per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della determina di A.M.A.M. S.p.a. n. 18/797 PA in data 7 febbraio 2025, con cui la procedura di gara è stata aggiudicata in favore della Environmental Technologies International S.p.A. (Etica S.p.A.), e degli ulteriori atti indicati in ricorso, nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il conseguimento dell’aggiudicazione e del contratto e per il risarcimento dei danni subiti; per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento della determina prot. 11237 del 28 marzo 2025 di esclusione della ricorrente dalla gara, nonché del bando e del disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di richiedere a pena di esclusione il certificato ISO 9001 per la categoria EA/IAF 27 sottoscritto digitalmente dall’operatore economico con data anteriore alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e ove interpretato nel senso di richiedere, a pena di esclusione, che l’operatore economico debba inserire il certificato nel FVOE;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva dichiarato inammissibili per carenza di interesse i motivi aggiunti contro l’esclusione dalla gara e improcedibili il ricorso principale e quello incidentale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro la determina di esclusione dalla gara. Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 101 del d.lgs. n. 36/2023, degli artt. 3, 7, 10 e 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., del bando e del disciplinare, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento, violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza, imparzialità, tassatività delle cause di esclusione, legittimo affidamento, correttezza e ragionevolezza. Sosteneva che la commissione, dopo il soccorso istruttorio, avesse validato il certificato ISO 9001 anche per il codice EA/IAF 27 e che il RUP non potesse successivamente escluderla per la mancata produzione tempestiva del certificato o per il suo mancato inserimento nel FVOE. Riproponeva inoltre le censure relative alla validità del certificato ISO, alla possibilità di depositarlo successivamente nel FVOE e alla mancanza di una prescrizione che imponesse la firma digitale entro il termine di presentazione dell’offerta. Riproponeva, infine, i motivi contro l’ammissione dell’aggiudicataria, riferiti ai requisiti speciali, alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale e all’asserita sottostima dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.
La decisione
Il CGARS ha respinto l’appello. Ha ritenuto prioritaria la questione relativa ai motivi aggiunti contro l’esclusione. Il TAR aveva rilevato che la ricorrente aveva contestato soltanto la motivazione concernente la non valida ottemperanza al soccorso istruttorio, senza impugnare specificamente l’autonoma ragione per cui il soccorso istruttorio era stato ritenuto inammissibile. Il CGARS ha confermato tale valutazione: il motivo dedotto in appello contro l’inammissibilità del soccorso istruttorio costituiva una censura nuova, non proposta tempestivamente in primo grado, e quindi non poteva essere esaminato in appello. Poiché il provvedimento di esclusione restava sorretto da un’autonoma motivazione non specificamente contestata, l’eventuale accoglimento delle altre censure non avrebbe potuto travolgerlo. È stata quindi confermata l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse e, conseguentemente, l’improcedibilità del ricorso principale e di quello incidentale, senza esame degli ulteriori motivi né della domanda risarcitoria. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato dall’appellante in relazione alla tassatività delle cause di esclusione e al divieto di introdurre cause ulteriori non previste dalla legge.
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
È richiamato dall’appellante in materia di soccorso istruttorio.
artt. 3, 7, 10 e 21-nonies l. n. 241/1990
Sono richiamati dall’appellante con riferimento ai vizi procedimentali e all’asserito esercizio improprio dell’autotutela.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento.
art. 41 Cost.
È richiamato nel motivo di primo grado sul carattere tassativo e di stretta interpretazione delle cause di esclusione.
art. 99 d.lgs. n. 36/2023
L’appellante ne contesta l’applicazione, sostenendo che la controversia riguardasse un esercizio di autotutela e non la fattispecie disciplinata dalla norma.
artt. 41 e 110 d.lgs. n. 36/2023
Sono richiamati in relazione all’offerta dell’aggiudicataria e alla verifica dei costi della manodopera.
d.lgs. n. 82/2005
È richiamato dall’appellante per sostenere la validità del certificato ISO prodotto in formato digitale.
art. 97 TFUE
Il testo richiama genericamente i principi derivanti dal Trattato dell’Unione Europea a sostegno della stretta interpretazione delle cause di esclusione.
art. 105 c.p.a.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più autonome ragioni motivazionali, il ricorrente deve contestare specificamente e tempestivamente ciascuna ragione idonea, da sola, a sorreggere l’atto; la mancata impugnazione di una di esse determina l’inutilità delle censure rivolte alle altre e comporta il difetto di interesse alla decisione sul ricorso.
- In appello non possono essere introdotte per la prima volta censure dirette contro una specifica autonoma ragione dell’atto impugnato che non sia stata contestata nel giudizio di primo grado, in applicazione del divieto di nova.
- Se l’esclusione da una gara resta sorretta da un’autonoma motivazione non specificamente impugnata, l’eventuale accoglimento delle censure relative ad altre motivazioni non determina l’annullamento dell’esclusione e non consente il conseguimento dell’aggiudicazione o del contratto.
- L’inammissibilità del ricorso contro l’esclusione per carenza di interesse comporta l’improcedibilità delle ulteriori domande dipendenti dall’utilità dell’eventuale riammissione, comprese le impugnazioni dell’aggiudicazione, il ricorso incidentale e la domanda risarcitoria.
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