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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50030/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il difensore deduceva: (i) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sui gravi indizi circa il capo 92 (associazione), sostenendo che le intercettazioni 'qualificanti' riguardassero solo due giorni e non dimostrassero un vincolo associativo, l'assenza di cassa comune e il mancato coinvolgimento di Giuffrida nella gestione dell'attività di spaccio; (ii) errata qualificazione come estorsione (capo 94) di condotte relative al mancato pagamento del noleggio auto, in quanto Giuffrida sarebbe stato il reale gestore/proprietario dell'autonoleggio e non un terzo; (iii) censura sulla conferma del capo 97 (detenzione armi) nonostante alcune intercettazioni indichino arma a salve e l'esclusione di aggravanti in relazione al capo 92.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che il sindacato sulla motivazione del giudice di merito sia limitato alla verifica della consequenzialità logica e della plausibile opinabilità, e non alla riscostruzione fattuale migliore. Ha ritenuto congrua la motivazione che collega Giuffrida all'associazione sulla base del suo ruolo di fornitore di stupefacenti, dei consigli per evitare controlli e degli elementi che dimostravano volontà e consapevolezza di partecipare all'associazione. Quanto all'estorsione, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui è configurabile anche quando le minacce siano rivolte a un terzo per costringere il debitore; pertanto la valutazione del Tribunale è stata ritenuta compatibile. Le censure sul capo 97 sono state ritenute inammissibili per mancata impugnazione/contestazione in sede di riesame. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è disposta la remissione in libertà dell'indagato (art. 94 disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Usato come riferimento per le imputazioni in materia di stupefacenti e per le aggravanti; la Corte prende atto dell'esclusione di una specifica aggravante ma ritiene comunque sussistenti indizi di partecipazione associativa sulla base di altri elementi.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Riferimento alle fattispecie di traffico di stupefacenti contestate (capo 96); la norma è parte del quadro accusatorio richiamato dal giudice di merito.

  • Codice penale, art. 393

    La Corte osserva che il giudice di merito ha errato nell'affermare che il reato possa essere commesso solo dal titolare del diritto, ma sottolinea che comunque la fattispecie di estorsione è applicabile quando le minacce sono rivolte a un terzo per costringere il debitore, giustificando la qualificazione come estorsione nel caso concreto.

  • Codice penale, art. 416‑bis

    Riferimento alla contestazione di associazione a delinquere di tipo mafioso/associazione per il traffico di stupefacenti; la Corte conferma che elementi come ruoli nella catena di fornitura e indicazioni per eludere controlli possono essere significativi per la partecipazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la sanzione pecuniaria e per l'addebito delle spese al ricorrente all'atto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

  • Disp. att. c.p.p., art. 94, comma 1‑ter

    Richiamata per disporre che la pronuncia di inammissibilità non comporta la remissione in libertà dell'indagato; quindi permane la misura custodiale in assenza di diversa determinazione.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti come terzo grado di merito: il suo controllo sulla motivazione è limitato a verificare la consequenzialità logica e la compatibilità con una plausibile opinabilità, non a stabilire la migliore ricostruzione probatoria.
  • Per impugnare efficacemente valutazioni sulla gravità indiziaria occorre dimostrare contraddizioni logiche, illogicità o deficit di motivazione, non solo la preferenza per una diversa valutazione dei fatti.
  • Il delitto di estorsione può sussistere anche quando le minacce sono rivolte a un terzo per costringere il debitore a pagare: la tutela penale si applica se la condotta mira a procurarsi un profitto ingiusto attraverso la coazione.
  • Questioni non sollevate o non dedotte nei motivi di riesame/appello non possono essere sollevate in cassazione se non rientrano nelle eccezioni previste (censure rilevabili d'ufficio o non proponibili precedentemente).
  • La mera esclusione di una aggravante non determina automaticamente l'insussistenza di altri reati o della partecipazione associativa se permangono altri indici sintomatici di volontà e ruolo nell'organizzazione.
  • Ricorsi inammissibili o malproposti possono comportare condanne alle spese e ammende (art. 616 c.p.p.); va quindi valutato il rischio di sanzioni prima di proporre ricorso per cassazione.
  • La mancata remissione in libertà dopo l'inammissibilità del ricorso impone di affrontare separatamente la questione della custodia cautelare con adeguati rimedi e richieste motivate nei termini processuali.

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