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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10880/2020 del 08/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il ricorrente, cittadino del Gambia, aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese per timore di essere arrestato come il fratello, dopo avere tranciato le dita di una mano al figlio di un importante personaggio politico, legato al presidente, che lo aveva accusato di furto di bestiame e aggredito con un machete. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale; il Tribunale di Salerno aveva confermato il diniego e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 190/2019 depositata il 13 febbraio 2019, aveva respinto il gravame. In cassazione il richiedente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 14, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 251/2007, in combinato disposto con gli artt. 112 e 277 c.p.c., per omessa pronuncia sul danno grave rilevante ai fini della protezione sussidiaria; (2) violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007, sostenendo che il motivo d'appello aveva richiamato l'intero articolo e non soltanto la lett. c); (3) violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 251/2007 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 25/2008, per mancato approfondimento delle ragioni dell'espatrio e mancata audizione personale diretta a chiarire le dichiarazioni rese in sede amministrativa; (4) violazione dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998, per il diniego della protezione umanitaria, deducendo di non rientrare nelle categorie indicate dall'art. 19 dello stesso decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili, congiuntamente, il primo e il secondo motivo: la Corte d'appello aveva richiamato per relationem la decisione del Tribunale sul rigetto della protezione sussidiaria, rilevando che la relativa ratio decidendi non era stata specificamente contrastata; inoltre, aveva comunque esaminato tutti i profili della domanda di protezione sussidiaria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, affermando che non sussiste l'obbligo di audizione del richiedente quando questi sia stato ritenuto inattendibile. Ha respinto nel merito il quarto motivo: la Corte territoriale aveva svolto la valutazione comparativa tra la situazione soggettiva del richiedente e quella del Paese d'origine e aveva accertato, con giudizio di fatto, l'assenza di condizioni di vulnerabilità meritevoli di protezione umanitaria. Non vi è stata statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto difese scritte. La Corte ha dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. a), b) e c), D.Lgs. n. 251/2007

    Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè connessi, sono inammissibili; infatti, la Corte d’appello, richiamando per relationem la decisione del tribunale in merito al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, ha evidenziato come non fosse stata contrastata da parte del ricorrente la relativa ratio decidendi ed in ogni caso, la Corte territoriale ha pronunciato su tutti i profili della richiesta protezione sussidiaria.

    La censura relativa alla protezione sussidiaria è inammissibile quando non contrasta specificamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata; nel caso deciso, la Corte ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva comunque esaminato tutti i profili della domanda.

  • artt. 112 e 277 c.p.c.

    Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè connessi, sono inammissibili; infatti, la Corte d’appello, richiamando per relationem la decisione del tribunale in merito al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, ha evidenziato come non fosse stata contrastata da parte del ricorrente la relativa ratio decidendi ed in ogni caso, la Corte territoriale ha pronunciato su tutti i profili della richiesta protezione sussidiaria.

    Non sussiste l'omessa pronuncia dedotta quando la decisione impugnata, anche mediante richiamo per relationem, abbia esaminato tutti i profili della domanda rilevanti per la protezione richiesta.

  • art. 3 D.Lgs. n. 251/2007

    Il terzo motivo è inammissibile, perchè non vi è obbligo di audizione del richiedente in caso di ritenuta sua inattendibilità (Cass. n. 33858/19, 5973/19).

    La ritenuta inattendibilità del richiedente esclude l'obbligo di procedere alla sua audizione personale.

  • art. 8 D.Lgs. n. 25/2008

    Il terzo motivo è inammissibile, perchè non vi è obbligo di audizione del richiedente in caso di ritenuta sua inattendibilità (Cass. n. 33858/19, 5973/19).

    Nel caso esaminato, la censura relativa all'attività di approfondimento e all'audizione non è stata accolta: secondo la Corte, non è dovuta l'audizione personale quando il richiedente sia stato ritenuto inattendibile.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/1998

    Il quarto motivo è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della condizione soggettiva del richiedente e della situazione del Paese d'origine, volta a verificare se il rimpatrio comporti la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti fondamentali; nel caso concreto, l'accertata assenza di vulnerabilità ha giustificato il diniego.

  • art. 19 D.Lgs. n. 286/1998

    Il quarto motivo è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

    La Corte non ricava dall'art. 19 una regola autonoma ai fini della decisione; il diniego della protezione umanitaria è fondato sull'esito negativo della valutazione comparativa e sull'accertata insussistenza di vulnerabilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto perchè connessi, sono inammissibili; infatti, la Corte d’appello, richiamando per relationem la decisione del tribunale in merito al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, ha evidenziato come non fosse stata contrastata da parte del ricorrente la relativa ratio decidendi ed in ogni caso, la Corte territoriale ha pronunciato su tutti i profili della richiesta protezione sussidiaria.

    Le censure proposte ai sensi dell'art. 360 sono inammissibili, nel caso concreto, quando non contrastano la ratio decidendi della sentenza impugnata o non dimostrano l'omessa pronuncia lamentata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto, in misura pari a quello corrisposto per il ricorso.

Massime di principio

  • In materia di protezione sussidiaria, è inammissibile la censura che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; non ricorre omessa pronuncia se il giudice, anche richiamando per relationem la decisione di primo grado, ha esaminato tutti i profili della domanda.
  • Non sussiste l'obbligo di audire personalmente il richiedente asilo quando il giudice ne abbia ritenuto inattendibili le dichiarazioni.
  • La valutazione della domanda di protezione umanitaria deve essere comparativa e considerare la situazione soggettiva del richiedente e quella del Paese d'origine, per verificare se il rimpatrio possa privarlo della titolarità e dell'esercizio dei diritti fondamentali; l'accertamento dell'assenza di vulnerabilità giustifica il diniego.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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