Cassazione Penale, Sentenza n. 23714/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile ha impugnato la sentenza di appello che aveva assolto Romani Carlo dal reato di cui all'art. 371-ter c.p., deducendo che il decreto di citazione per il giudizio di appello, fissato per il 26/05/2023, non era stato notificato al difensore della parte civile. Si è contestata la nullità processuale per omessa notifica della citazione a giudizio avanti la Corte di appello, con conseguente lesione del diritto di intervento/assistenza/rappresentanza della parte privata; la nullità è stata dedotta agli effetti civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: dall'esame degli atti è emerso che il decreto di citazione a giudizio in appello non era stato notificato al difensore della parte civile. Essendo la nullità tempestivamente eccepita, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. La decisione si è svolta in trattazione scritta ai sensi del d.l. n.137/2020 (conv. L. n.176/2020).
Norme richiamate
art. 371-ter cod. pen.
Indica il reato per il quale l'imputato era stato inizialmente condannato in primo grado e poi assolto in appello; non è centrale per la decisione sul vizio procedurale, che riguarda la nullità per omessa notifica.
art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020, convertito dalla L. n.176 del 2020
Norma che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha proceduto con deposito delle conclusioni scritte secondo tale disciplina.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte interpreta questa norma nel senso che l'omessa notifica del decreto di citazione avanti il giudice di appello alla parte civile regolarmente costituita integra una nullità riferibile alla violazione delle norme che prevedono l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte privata.
art. 180 cod. proc. pen.
Il regime delle nullità previsto dall'art.180 è stato applicato per stabilire che, se la nullità è tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento della sentenza impugnata ai soli effetti civili e il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Massime di principio
- L'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello alla parte civile o al suo difensore costituisce una nullità rilevante ai sensi dell'art.178 c.p.p., lettera c), se la parte privata risultava regolarmente costituita nel primo grado.
- La nullità per omessa notifica deve essere tempestivamente eccepita: se viene tempestivamente dedotta, può determinare l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili.
- L'annullamento conseguente a questa nullità è in genere limitato agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello; ciò significa che la Cassazione non sempre riforma il giudizio penale ma tutela il diritto della parte civile al procedimento civile consequenziale.
- La Corte di Cassazione può verificare d'ufficio o su ricorso la sussistenza della violazione processuale quando la questione è dedotta nel ricorso e documentata negli atti; l'accertamento può avvenire anche in trattazione scritta secondo le norme straordinarie (es. art.23 d.l.137/2020).
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la regolarità delle notifiche alle parti private in sede di appello e, se mancano, eccepirle tempestivamente per evitare la perdita del rimedio processuale che tutela l'intervento/assistenza della parte civile.
Testo integrale
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