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Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- (RG. -OMISSIS-) in data 24.2.2022;

Giustizia amministrativa202500951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune, della sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza civile che aveva respinto l’opposizione a un decreto ingiuntivo e condannato il Comune al pagamento di euro 1.200,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, con attribuzione al procuratore anticipatario. Ha dedotto che la sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata al Comune il 24 giugno 2022 ai fini dell’intimazione ad adempiere, che era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che l’Amministrazione non aveva dato prova dell’avvenuto pagamento. Ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto la condanna del Comune al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il titolo esecutivo, la notificazione, il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e la mancata esecuzione della condanna pecuniaria. Ha ordinato al Comune di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora il Prefetto competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere, in caso di ulteriore inerzia e previa richiesta del ricorrente, a tutte le operazioni necessarie al pagamento, comprese eventuali modifiche di bilancio, allocazione e reperimento delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Ha escluso la penalità di mora, richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e il principio dell’Adunanza plenaria n. 15/2014, in ragione della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, ritenuti ragioni ostative concrete alla condanna dell’Amministrazione all’astreinte. Ha posto le spese di lite a carico del Comune, liquidandole in euro 600,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alla penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    “l’art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente preclusa, ma può essere negata o ridotta quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutate discrezionalmente dal giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione debitrice, il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e la mancata esecuzione dell’obbligo pecuniario.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, l’amministrazione deve dimostrare l’avvenuto pagamento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • L’indisponibilità di stanziamenti di bilancio o di cassa non costituisce, di per sé, un legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione; il commissario ad acta deve porre in essere tutte le attività contabili e finanziarie necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla scadenza infruttuosa del termine assegnato e a una formale richiesta del creditore che attesti la persistente inottemperanza.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando il giudice ravvisi ragioni ostative concrete, anche collegate alla situazione della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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