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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3298/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha respinto l'opposizione ex art. 99 d.P.R. 115/2002 al rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente contestava l'uso, per valutare il requisito reddituale relativo al 2020, di due condanne definitive risalenti al 2007 e al 2011 ritenute dal giudice indicative di superamento della soglia reddituale, nonché la mancata considerazione di elementi attuali e la possibilità di prova contraria; inoltre richiamava che era stato ammesso poi al patrocinio per lo stesso anno con provvedimento successivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la disciplina (art. 76, comma 4‑bis, d.P.R. n.115/2002, come interpretata dopo la sentenza della Corte costituzionale n.139/2010) pone una presunzione iuris tantum che il reddito superi i limiti per chi ha condanne definitive per i reati elencati (tra cui quelli previsti dagli artt. 73 e 80 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente non ha fornito prova contraria idonea a elidere tale presunzione: una mera autocertificazione e la produzione del modello di dichiarazione non sono state ritenute sufficienti; il giudice richiede elementi concreti e documentati dell'attuale situazione economico‑patrimoniale. Di conseguenza il rigetto dell'ammissione al patrocinio è stato ritenuto legittimo e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 76, comma 4‑bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115

    art. 76, comma 4 bis, d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115

    La norma poneva originariamente una presunzione assoluta che il reddito fosse superiore ai limiti per le persone già condannate per reati elencati; dopo la Corte costituzionale (sent. n.139/2010) la presunzione è divenuta relativa (iuris tantum) e può essere superata mediante prova contraria idonea.

  • Sentenza Corte costituzionale n.139/2010

    sentenza n. 139 del 16 aprile 2010

    Ha dichiarato illegittima la parte della norma che non ammetteva la prova contraria, trasformando la presunzione in una presunzione relativa e imponendo al richiedente l'onere di dimostrare il rispetto dei limiti reddituali.

  • artt. 73 e 80 d.P.R. 9-10-1990, n.309

    artt. 73 e 80 d.P.R. 9-10-1990, n.309

    Sono reati (normativa sugli stupefacenti) inclusi nell'elenco che attivano la presunzione iuris tantum ai sensi dell'art. 76 comma 4‑bis; una condanna definitiva per tali reati giustifica l'applicazione della presunzione salvo prova contraria.

  • art. 99, comma 1, d.P.R. n.115/2002

    art. 99, comma 1, d. P. R. n. 115 del 2002

    Disposizione procedurale che disciplina l'opposizione avverso il provvedimento di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; tramite tale opposizione è stato proposto il reclamo poi cassato.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che consente la presentazione di requisitoria scritta del Procuratore generale in sede di cassazione; nel caso il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La presenza di una condanna definitiva per i reati elencati nella norma crea una presunzione relativa che il reddito superi i limiti per il patrocinio a spese dello Stato: il beneficiario deve poter fornire prove concrete e documentali per confutare tale presunzione.
  • Non è sufficiente, per superare la presunzione, la sola autodichiarazione o la produzione del modello di dichiarazione dei redditi; è richiesta documentazione che dimostri l'effettiva situazione economica attuale (es. buste paga, certificazioni di indigenza, estratti conto, atti di alienazione di beni, documentazione di spese straordinarie).
  • Le condanne anche se risalenti nel tempo possono far operare la presunzione: l'elemento temporale non esclude di per sé l'applicabilità della presunzione, salvo che il richiedente produca prove idonee a dimostrare la non abbienza attuale.
  • Il giudice non può limitarsi a valutare solo la motivazione formale del provvedimento impugnato: può esaminare se sia stata fornita o meno prova contraria; tuttavia, un cambio di motivazione in sede di opposizione è ammesso solo se congruamente motivato e coerente con il quadro probatorio.
  • Se si prospetta una situazione analoga, è consigliabile predisporre sin dall'istanza documenti probatori completi che attestino redditi e patrimoni attuali e/o l'assenza di utilità economiche derivanti da reati indicati, per evitare il rigetto basato sulla presunzione iuris tantum.
  • L'eventuale successiva ammissione al patrocinio per lo stesso anno, emessa dopo il provvedimento impugnato, non invalida automaticamente il rigetto precedente se quest'ultimo era fondato sull'assenza di prova contraria al momento del giudizio.

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