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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2357/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di incidente di esecuzione per ottenere l'applicazione di una sanzione sostitutiva alla pena detentiva di 6 mesi di arresto (e, subordinatamente, altre sanzioni) inflitta con sentenza irrevocabile per violazione dell'art.187, comma 1-bis, C.d.S.; dedotta applicazione retroattiva favorevole della riforma sulle pene sostitutive (art.95 d.lgs. n.150/2022) e contestata la mancata valutazione del lavoro di pubblica utilità ex art.20-bis cod. pen. (con produzione di un progetto di lavoro presso ENPA) e la possibilità di conversione in pena pecuniaria con rateizzazione o pagamento al minimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha accolto che l'istanza era ammissibile alla stregua dell'art.95 d.lgs. n.150/2022 ma ha confermato che il giudicato formato sulla sentenza che aveva negato la sostituzione della pena pecuniaria ha effetto preclusivo in assenza di elementi nuovi e significativi. La Corte ha rilevato un errore del giudice dell'esecuzione nella motivazione laddove aveva confuso la sanzione prevista dall'art.187, comma 8-bis, C.d.S. con le nuove pene sostitutive di cui all'art.20-bis cod. pen., ma ha ritenuto questo errore non determinante: ha substituito la motivazione (art.619 c.p.p.) estendendo l'effetto preclusivo del giudicato anche alle altre sanzioni richieste, per la pregnanza della motivazione originaria (gravità del fatto e personalità dell'imputato). In sintesi: nessuna modifica della decisione di merito, né concessione della conversione pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art.95

    Disciplina transitoria che consente l'applicazione retroattiva, in bonam partem, delle nuove pene sostitutive; consente al condannato con procedimento pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore di presentare istanza al giudice dell'esecuzione entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.

  • art.20-bis cod. pen.

    Introduzione delle nuove pene sostitutive (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità ecc.); sono "pene" sostanziali alternative alla detenzione e non hanno, in generale, l'effetto estintivo previsto per taluni istituti speciali (es. art.187 C.d.S.).

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, artt.56-bis e ss. e art.58

    "Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva..."

    Regole procedurali e criteri per la conversione/sostituzione in sede di esecuzione: il giudice esercita potere discrezionale tenendo conto dei criteri dell'art.133 cod. pen.; può negare la sostituzione se presume che le prescrizioni non saranno adempiute.

  • art.187, commi 1-bis e 8-bis, Codice della Strada

    Disciplina specifica per reati di guida sotto l'effetto di stupefacenti; il lavoro di pubblica utilità previsto dal comma 8-bis nel contesto del Codice della Strada è un istituto diverso rispetto alle nuove pene sostitutive e, se applicato e concluso con esito positivo, può determinare l'estinzione del reato; inoltre è espressamente escluso in caso di sinistro stradale nelle ipotesi previste.

  • art.2, comma quarto, cod. pen.

    Principio di diritto penale nel tempo: la norma più favorevole si applica retroattivamente salvo che il giudicato abbia già formato un divieto operativo; la Corte ne trae il principio che il giudicato di condanna può precludere l'applicazione retroattiva delle norme più favorevoli quando la decisione sul merito è definitiva e motivata.

  • art.133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (es. gravità del fatto, personalità dell'imputato) utili anche per valutare la compatibilità della sostituzione della pena con finalità rieducative e di prevenzione.

  • art.619 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione, quando rileva un errore non determinante per l'esito del procedimento, di sostituire la motivazione di merito con argomentazioni corrette, evitando l'annullamento.

  • art.666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola le istanze al giudice dell'esecuzione, richiamata in relazione alla procedura per le richieste ex art.95 d.lgs. n.150/2022.

Massime di principio

  • Se in sede di cognizione (primo grado o appello) è stata pronunciata una decisione motivata che nega la sostituzione della pena per ragioni di gravità del fatto o personalità dell'imputato e quella decisione è divenuta definitiva, il giudicato ha effetto preclusivo: il giudice dell'esecuzione non può concedere la sostituzione salvo che il condannato produca fatti nuovi, significativi e rilevanti atti a modificare la prognosi negativa.
  • Le sanzioni sostitutive previste dal Codice della Strada (es. lavoro di pubblica utilità ex art.187, comma 8-bis) sono istituti distinti dalle nuove pene sostitutive introdotte dall'art.20-bis cod. pen.; vanno sempre distinte nella valutazione (differenti effetti, condizioni e conseguenze, come l'eventuale estinzione del reato).
  • L'entrata in vigore della riforma (d.lgs. n.150/2022) ha introdotto una disciplina transitoria (art.95) che permette ai condannati con procedimento pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore di chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione delle nuove pene sostitutive entro termini precisi; tali istanze sono ammissibili, ma non automaticamente accoglibili se il giudicato preclude la sostituzione.
  • La valutazione dell'ammissibilità della conversione non si limita al profilo economico: il giudice esercita un potere discrezionale fondato sui criteri dell'art.133 c.p. (gravità del fatto, personalità del reo, esigenze di prevenzione e rieducazione); la sola prova della disponibilità economica o di un progetto lavorativo non è sufficiente se persiste una prognosi negativa sulla futura osservanza delle prescrizioni.
  • Errori di qualificazione giuridica da parte del giudice dell'esecuzione possono essere non decisivi se la motivazione originaria sul diniego ha ampiezza e pregnanza tali da poter essere estesa, a fini preclusivi, anche ad altre sanzioni richieste; in tali ipotesi la Corte di cassazione può confermare l'esito sostituendo la motivazione a norma dell'art.619 c.p.p.

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