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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 519/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo la CTR del Lazio (sez. Latina) revocato la sentenza impugnata con successiva pronuncia (n.3169/40/2016) e non risultando proposto ricorso avverso tale revoca. Per ciò la materia del contendere è venuta meno. Sono compensate le spese del giudizio e non è dovuto ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-bis, DPR n.115/2002.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione degli inviti di pagamento TIA relativi agli anni 2006-2009 e dell'avviso di accertamento n.54 per conguaglio della fattura n.5972: la ricorrente deduceva che, dopo aver presentato denuncia di variazione della superficie con planimetrie e aver denunciato un ulteriore punto vendita, erano state tassate aree che il regolamento comunale (artt.10-11) esclude dalla produzione di rifiuti e quindi dalla tassazione. Contestava inoltre la correttezza della delibera comunale istitutiva della tariffa e la motivazione dei giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, salva la facoltà del successore a titolo particolare di intervenire e di essere chiamato e la possibilità per l'alienante di essere estromesso sull'accordo delle parti

    Regola la successione nel rapporto processuale: la gestione della TIA trasferita al Comune non esime dalla prosecuzione del processo tra le parti originarie, salvo interventi del successore; la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva.

  • art. 11 del Regolamento comunale (Tariffa gestione rifiuti)

    aree che ... dovevano considerarsi produttive di rifiuti ed escludendo, invece, dal calcolo le aree della stazioni inidonee a produrre rifiuti

    La norma individua zone esenti da tassazione per mancata produttività di rifiuti; il giudice di merito ha ritenuto che, in difetto di prova della produttività da parte dell'ente impositore, la tariffa fosse dovuta solo per la superficie denunciata (313 mq).

  • art. 238, comma 11, d.lgs. n.152/2006

    fino all'emanazione del regolamento continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti

    La CTR ha ritenuto legittima la delibera comunale adottata dopo il termine previsto, richiamando la continuità delle discipline regolamentari fino all'adozione del nuovo regolamento.

  • art. 70 d.lgs. n.507/1993

    Riferita alla disciplina della denuncia di variazione ai fini tributari (denuncia delle superfici/variazioni), la ricorrente ha richiamato tale norma per sostenere l'efficacia delle proprie comunicazioni e planimetrie nell'escludere determinate aree dalla tassazione.

  • art. 360 c.p.c. (n.3 e n.5)

    Richiamato per le censure di violazione di legge (n.3) e per l'omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha valutato tali motivi, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse senza decidere sulle questioni di merito.

  • art. 13, d.P.R. n.115/2002, comma 1-bis

    Stabilisce l'ulteriore contributo unificato per il ricorso principale; la Corte ha ritenuto che, per sopravvenuta inammissibilità, non sussistessero i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a principi di ragionevole durata del processo e ne bis in idem; la Corte non ha affrontato la questione di merito a causa dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.

Massime di principio

  • Se la decisione impugnata in Cassazione viene revocata in sede di merito successivamente alla proposizione del ricorso e non è stato proposto ricorso avverso quella revoca, il ricorso per Cassazione diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: prima di proseguire in Cassazione, verificare sempre l'assenza di pronunce sopravvenute.
  • La revocazione della sentenza di appello determina la cessazione della materia del contendere con conseguente perdita dell'interesse a impugnare la precedente pronuncia; l'interesse va valutato non solo al momento di proposizione ma anche al momento della decisione.
  • Quando la gestione della pretesa tributaria cambia per trasferimento fra enti (es. subentro del comune nella gestione della tariffa), applicare l'art.111 c.p.c.: il processo prosegue tra le parti originarie salvo interventi specifici del successore.
  • In questioni relative alla tassazione di superfici produttive di rifiuti, il contribuente può escludere aree dalla base imponibile mediante denuncia di variazione corredate da planimetrie; l'ente impositore ha l'onere di provare la produttività di rifiuti delle aree tassate.
  • Prima di contestare la legittimità di una delibera comunale istitutiva di un tributo, valutare la normativa transitoria (es. disposizioni che consentono l'applicazione di discipline regolamentari vigenti fino all'emanazione di nuovi regolamenti) e la possibile retroattività delle decorrenze.
  • Se si ottiene una pronuncia favorevole in appello e poi questa viene revocata, valutare tempestivamente l'impugnazione della revoca (se proponibile) poiché la revoca stessa estingue l'interesse ad impugnare la precedente sentenza.

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