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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26111/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (delegato alla vendita)

La controversia

Nel contesto di un giudizio di divisione di un immobile, una parte che aveva aderito alla domanda divisionale riferiva che, non essendo stata formulata istanza di assegnazione, si era proceduto alla vendita del bene. Sosteneva di non avere ricevuto l'avviso della vendita fissata per una data specifica e di avere proposto un ricorso ex art. 591-ter c.p.c. contro il verbale di aggiudicazione, con esito negativo e successivo reclamo dichiarato cessato per intervenuto decreto di trasferimento. Impugnava quindi, con opposizione ex art. 617 c.p.c., il decreto di trasferimento deducendo l'omessa comunicazione dell'avviso di vendita e irregolarità della pubblicità. Il Tribunale rigettava l'opposizione ritenendo, tra l'altro, che non fosse stata tempestivamente impugnata l'aggiudicazione e che operasse il limite di cui all'art. 2929 c.c., residuando al più una tutela risarcitoria. In cassazione venivano dedotti tre motivi: violazione dell'art. 2929 c.c. perché il limite non sarebbe applicabile ai vizi del procedimento di vendita; violazione degli artt. 569 e 591-bis c.p.c. per mancata notifica dell'avviso di vendita in contrasto con l'ordinanza di vendita; violazione delle norme sulla pubblicità delle vendite per omissioni del verbale di aggiudicazione e per la mancata indicazione dell'offerta minima, con conseguente incidenza sulla platea degli offerenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero precluse per mancata opposizione tempestiva dell'aggiudicazione ex art. 617 c.p.c. e che, una volta decorso il termine perentorio per impugnare l'aggiudicazione, non fosse più consentito esaminare i vizi relativi all'avviso di vendita e alla pubblicità. Ha precisato che, nel procedimento di vendita nell'ambito dello scioglimento della comunione, gli atti del giudice istruttore relativi alla vendita sono soggetti all'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 c.p.c., con esclusione di un'autonoma azione di nullità contro il decreto di trasferimento. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore delle parti controricorrenti e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2929 c.c.

    non opera, secondo la ricorrente, per i vizi del procedimento di vendita; la Corte non accoglie la censura perché le doglianze erano comunque precluse per mancata tempestiva opposizione dell'aggiudicazione

  • art. 591-ter c.p.c.

    rimedio esperito contro il verbale di aggiudicazione; la Corte richiama i limiti di tale rimedio e rileva che la parte non ha specificato quando abbia avuto conoscenza dell'aggiudicazione

  • art. 617 c.p.c.

    costituisce il rimedio per far valere i vizi degli atti del procedimento di vendita; la mancata tempestiva opposizione preclude l'esame dei vizi

  • art. 618 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 617 c.p.c. come parte del sistema delle opposizioni agli atti esecutivi applicabile al procedimento di vendita nella divisione

  • art. 569 c.p.c.

    dedotto come violato per la disciplina dell'avviso/ordinanza di vendita, ma la censura è dichiarata inammissibile per preclusione

  • art. 591-bis c.p.c.

    dedotto come violato per la mancata notifica dell'avviso di vendita, ma la censura è dichiarata inammissibile per preclusione

  • art. 788 c.p.c.

    richiamato come indice del rinvio sistematico alle norme del processo esecutivo nel procedimento di vendita in sede divisoria

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel procedimento di vendita di un immobile in sede di divisione, i vizi relativi all'avviso di vendita, alla pubblicità e agli altri atti del subprocedimento devono essere fatti valere con l'opposizione agli atti esecutivi nei termini di legge; decorso tale termine, essi restano preclusi.
  • Non è esperibile un'autonoma azione di nullità contro il decreto di trasferimento conclusivo della vendita quando i vizi dedotti attengono ad atti del procedimento di vendita che avrebbero dovuto essere impugnati con il rimedio tipico.
  • Il rinvio dell'art. 788 c.p.c. alle norme del processo esecutivo va inteso in senso sistematico: la vendita in sede divisoria segue un assetto rimediale coerente con quello esecutivo, improntato a celerità e stabilità degli effetti.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell'aggiudicazione determina la preclusione all'esame delle censure che investono gli atti presupposti della vendita, anche quando vengano riproposte contro il decreto di trasferimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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