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Sentenza

Sentenza n. 4867/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, n. 3305 del 2025.

Giustizia amministrativa202600276

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3305 del 2025, che aveva annullato il decreto di retrocessione e imposto alla pubblica amministrazione di scegliere tra restituzione del bene nello stato originario e acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato n. 3305 del 2025. Tale decisione aveva annullato il decreto con cui l’amministrazione aveva disposto la retrocessione delle aree ai sensi dell’art. 46 d.P.R. 327/2001, stabilendo che l’amministrazione dovesse, alternativamente, restituire il bene ai proprietari nello stato originario, provvedendo anche alla liberazione da eventuali occupanti abusivi, oppure acquisirlo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, ove ne ricorressero i presupposti. La ricorrente ha dedotto che, nonostante il passaggio in giudicato, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. Ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’amministrazione si è costituita con una memoria di mero stile, senza dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza n. 3305 del 2025 era passata in giudicato e che dagli atti non risultava il soddisfacimento della pretesa della ricorrente. Ha quindi ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. Il giudice non ha applicato la penalità di mora, ritenendo insussistenti i relativi presupposti in considerazione del particolare tipo di giudizio e del fatto che l’amministrazione aveva comunque restituito il bene, sebbene senza liberarlo dagli occupanti abusivi. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato amministrativo.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato entro un termine e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la misura coercitiva è stata esclusa.

  • art. 46 d.P.R. 327/2001

    Era stato posto a fondamento del decreto amministrativo di restituzione e retrocessione delle aree, successivamente annullato dal Consiglio di Stato.

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    Costituisce, secondo il giudicato da eseguire, la possibile alternativa alla restituzione del bene, ove sussistano i relativi presupposti.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    È richiamato nella precedente sentenza del TAR Lazio quale base della condanna dell’amministrazione alla formulazione di una proposta risarcitoria secondo criteri giudizialmente determinati.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e l’amministrazione non dimostra di averlo eseguito, il giudice deve ordinare l’adempimento entro un termine determinato, precisando gli obblighi conformativi derivanti dal giudicato.
  • La mancata esecuzione del giudicato può sussistere anche quando l’amministrazione abbia compiuto un’attività solo parzialmente satisfattiva: la restituzione materiale del bene non esaurisce gli obblighi derivanti dal titolo se la sentenza impone anche il ripristino dello stato originario, compresa la liberazione da occupanti abusivi.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il potere di eseguire il titolo in sostituzione dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’accertamento dell’inottemperanza, ma richiede una valutazione concreta dei presupposti, anche in relazione al tipo di obbligo da eseguire e al grado di adempimento già realizzato dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaOccupazione illegittima e acquisizione sanante
RamiProcesso amministrativoEspropriazione per pubblica utilità
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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