Cassazione Penale, Sentenza n. 9513/2022 del 21/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace che aveva condannato Eusepi a multa di euro 400 per il reato di cui all'art. 581 c.p.; il ricorrente ha denunciato quattro vizi: 1) estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata; 2) vizio di motivazione per mancata applicazione della scriminante della legittima difesa (art. 52 c.p.); 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto / causa di non punibilità) per le circostanze personali e la modalità della condotta; 4) vizio di motivazione sugli aspetti civili riguardanti la domanda risarcitoria proposta nei confronti di Stefani.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente abbia scelto un rimedio per saltum (ricorso immediato per cassazione) non idoneo a sindacare i vizi di merito prospettati (vizi di motivazione e contestazioni sulla tenuità e sulla scriminante). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati alcuni motivi (in particolare la prescrizione, che è maturata dopo la sentenza impugnata; e l'irragionevolezza della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis davanti al giudice di pace, alla luce della giurisprudenza di legittimità e delle differenze con l'art. 34 d.lgs. 274/2000). Sottolineata l'inosservanza dei requisiti di specificità per i motivi di motivazione secondo l'art. 606 c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. pen.
Norma richiamata quale titolo di reato per la condanna inflitta dal Giudice di pace; la Corte non sindaca il merito della qualificazione del fatto in sede di ammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 52 cod. pen.
Invocata dal ricorrente come scriminante di legittima difesa; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse motivato l'insussistenza della causa di giustificazione e che il rimedio scelto (ricorso per cassazione immediato) non era idoneo a sindacare questioni di merito non attinenti alla legittimità.
art. 131-bis cod. pen.
Richiamato quale causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte ha ricordato la distinzione tra tale istituto e la tenuità prevista dall'art. 34 d.lgs. 274/2000 per il giudice di pace, e ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite che esclude l'applicabilità piena dell'art. 131-bis nei procedimenti dinanzi al giudice di pace.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274
Norma speciale che disciplina la tenuità del fatto nei procedimenti davanti al Giudice di pace; la Corte ha evidenziato le differenze strutturali e processuali con l'art. 131-bis c.p. e il ruolo conciliativo dell'istituto davanti al giudice di pace.
artt. 157 e 160 cod. pen.
Utilizzati per il computo del termine di prescrizione in relazione alla data del fatto (18/07/2012) e alle interruzioni; la Corte ha concluso che la prescrizione è maturata il 18/01/2020, cioè dopo la sentenza impugnata dell'11/12/2019.
art. 36 d.lgs. 274/2000
Richiamato nel quadro delle regole di impugnazione delle sentenze del giudice di pace (competenza del pubblico ministero ad appellare o a proporre ricorso per cassazione a seconda dei casi).
art. 39-bis d.lgs. 274/2000
Richiamato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione avverso decisioni in grado d'appello per reati di competenza del giudice di pace (possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.).
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. a), b), c) e lett. e)
Norma che elenca i motivi di cassazione; la Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso per cassazione immediato è ammesso solo per vizi di legittimità e che i motivi di merito (lett. d ed e) sono vincolati e devono essere specifici; in particolare la lett. e) (vizi di motivazione) richiede specificità e non l'enunciazione generica di tutti i profili.
art. 569 cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare i limiti della immediata impugnazione e la necessità di individuare il reale mezzo di impugnazione voluto dalla parte (interpretazione della volontà dell'impugnante).
art. 129 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla possibilità di rilevare l'estinzione del reato per prescrizione d'ufficio in sede di legittimità; la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevazione dell'estinzione maturata successivamente.
Massime di principio
- Il ricorso immediato per cassazione contro sentenze del giudice di pace è rimedio eccezionale: è ammissibile solo per vizi di pura legittimità e non per questioni di merito o generiche doglianze sulla motivazione.
- Le doglianze di motivazione devono essere specifiche: non è possibile indicare indifferenziatamente tutti i profili (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità) senza specificare quali parti della motivazione sono contestate, pena l'inammissibilità.
- La prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere dichiarata in sede di cassazione se il ricorso è inammissibile; la rilevazione d'ufficio dell'estinzione è preclusa dall'inammissibilità dell'impugnazione.
- L'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) non è automaticamente applicabile nei procedimenti davanti al giudice di pace: esistono differenze strutturali e procedurali con l'art. 34 d.lgs. 274/2000, e la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ne limita l'applicabilità in tale ambito.
- Se si intende contestare in cassazione una sentenza del giudice di pace che ha adottato una pena pecuniaria, è necessario valutare attentamente il mezzo di impugnazione ordinario e la specificità dei motivi, evitando di proporre rimedi 'per saltum' quando si impugnano vizi di merito.
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