Corte di giustizia, Sentenza C-646/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 luglio 2017. — Khadija Jafari e Zainab Jafari contro Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi terzi che intendono ottenere protezione internazionale – Organizzazione dell’attraversamento della frontiera da parte delle autorità di uno Stato membro ai fini del transito verso un altro Stato membro – Ingresso autorizzato in deroga per ragioni umanitarie – Articolo 2, lettera m) – Nozione di “visto” – Articolo 12 – Rilascio di un visto – Articolo 13 – Attraversamento irregolare di una frontiera esterna. — Causa C-646/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la semplice tolleranza dell’ingresso in uno Stato membro, anche se finalizzata al transito umanitario verso un altro Stato membro, non equivale al rilascio di un visto ai fini del regolamento Dublino III. Nello stesso tempo, tale ingresso, se avvenuto senza rispettare le condizioni di ingresso applicabili, integra un attraversamento illegale della frontiera ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1. La presenza di un afflusso straordinario di richiedenti protezione internazionale non modifica questa soluzione, poiché il diritto dell’Unione prevede altri strumenti per gestire tali emergenze.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento Dublino III: se l’ingresso tollerato per transito umanitario valga come “visto” e se integri un “attraversamento illegale” della frontiera ai fini della competenza per l’esame della domanda di asilo.
La questione giuridica
Se, ai fini degli articoli 2, lettera m), 12 e 13 del regolamento Dublino III, l’ingresso in uno Stato membro tollerato dalle autorità, in una situazione di afflusso straordinario di cittadini di paesi terzi e per consentire il transito verso un altro Stato membro, debba essere qualificato come “visto” oppure, in alternativa, come attraversamento illegale della frontiera esterna; e se occorra interpretare tali disposizioni alla luce del codice frontiere Schengen, del codice dei visti e della direttiva rimpatri.
Principio di diritto
L’ingresso in uno Stato membro, anche se tollerato o autorizzato per ragioni umanitarie al solo fine di consentire il transito verso un altro Stato membro in un contesto di afflusso straordinario, non costituisce un “visto” ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Dublino III; tuttavia, se il cittadino di un paese terzo è ammesso nel territorio di un primo Stato membro senza soddisfare le condizioni di ingresso applicabili, tale ingresso deve essere considerato “attraversamento illegale” della frontiera ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del medesimo regolamento. La situazione di pressione migratoria eccezionale non altera tali qualificazioni, perché il regolamento Dublino III già prevede strumenti specifici di gestione e solidarietà.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 2, lettera m), regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 12, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 13, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 14, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 17, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 604/2013
- Articolo 33, regolamento (UE) n. 604/2013
- Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen)
- Articolo 4, regolamento (CE) n. 562/2006
- Articolo 5, regolamento (CE) n. 562/2006
- Articolo 10, regolamento (CE) n. 562/2006
- Articolo 12, regolamento (CE) n. 562/2006
- Articolo 5, paragrafo 4, lettera c), regolamento (CE) n. 562/2006
- Regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 810/2009
- Articolo 25, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 810/2009
- Articolo 35, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 810/2009
- Regolamento (CE) n. 343/2003
- Regolamento (UE) n. 603/2013
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, paragrafo 2, direttiva 2008/115/CE
- Direttiva 2001/55/CE
- Articolo 18, direttiva 2001/55/CE
- Articolo 78, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 80 TFUE
- Articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Protocollo n. 21 sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Illegale attraversamento della frontiera e nozione di visto nel regolamento Dublino III
La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgerichtshof austriaco e riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l’esame di domande di protezione internazionale presentate da due cittadine afghane. Il caso nasce nel contesto dell’afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi nel 2015-2016 e dell’organizzazione del transito attraverso alcuni Stati membri verso altri Stati dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
Le sig.re Jafari avevano lasciato l’Afghanistan con i figli, attraversando più paesi fino alla Croazia, poi la Slovenia e infine l’Austria, dove presentarono domanda di protezione internazionale. Le autorità austriache respinsero le domande come irricevibili, disposero l’allontanamento e ritennero competente la Croazia ai sensi del regolamento Dublino III. I giudici austriaci di merito condivisero l’impostazione secondo cui l’ingresso in Croazia era irregolare; il giudice del rinvio, invece, chiese alla Corte se l’ingresso tollerato per transito potesse essere qualificato come visto o, in alternativa, se escludesse l’attraversamento illegale della frontiera.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio domandava, in sostanza:
- se gli articoli 2, lettera m), 12 e 13 del regolamento Dublino III dovessero essere interpretati autonomamente o alla luce di altri atti UE, in particolare codice frontiere Schengen e codice dei visti;
- se l’ingresso tollerato per ragioni umanitarie e per transito verso un altro Stato membro potesse costituire un “visto” ai sensi dell’articolo 12;
- se tale ingresso potesse invece escludere l’“attraversamento illegale” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama, oltre al regolamento Dublino III, il codice frontiere Schengen, il codice dei visti, la direttiva rimpatri 2008/115, la direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea e l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Evidenzia inoltre che il regolamento Dublino III contiene una propria definizione di “visto” all’articolo 2, lettera m), distinta dalla disciplina tecnica dei visti contenuta nel codice dei visti.
Ragionamento della Corte sulla nozione di “visto”
La Corte osserva che la nozione di “visto” del regolamento Dublino III comprende atti formali di un’autorità nazionale necessari per il transito o l’ingresso, e non una mera tolleranza fattuale dell’ingresso. Gli atti dell’Unione in materia di visti sono elementi di contesto, ma non consentono di sostituire la definizione autonoma contenuta nel regolamento Dublino III.
La Corte sottolinea inoltre che il diritto dell’Unione distingue nettamente tra:
- autorizzazione all’ingresso per ragioni umanitarie ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del codice frontiere Schengen;
- rilascio di un visto con validità territoriale limitata ai sensi dell’articolo 25 del codice dei visti.
Perciò, l’ammissione nel territorio di uno Stato membro, anche se tollerata in un contesto di crisi migratoria, non equivale a un visto ai fini dell’articolo 12 del regolamento Dublino III.
Ragionamento della Corte sull’attraversamento illegale della frontiera
Quanto all’articolo 13, paragrafo 1, la Corte rileva che la nozione di “attraversamento illegale” non è definita dal regolamento Dublino III né dagli altri atti richiamati. Deve quindi essere interpretata secondo il significato abituale dei termini, il contesto e gli obiettivi del regolamento.
In questa prospettiva, l’attraversamento è “illegale” quando avviene senza rispettare le condizioni di ingresso applicabili nello Stato membro interessato. Se lo Stato membro vincolato dal codice frontiere Schengen autorizza, anche per motivi umanitari, l’ingresso in deroga all’articolo 5, paragrafo 4, lettera c), ciò non rende regolare l’attraversamento ai fini del regolamento Dublino III, perché tale deroga vale solo per il territorio di quello Stato e non per l’intero spazio Schengen.
La Corte evidenzia che i criteri di competenza del regolamento Dublino III non servono a sanzionare il comportamento del migrante, bensì a individuare lo Stato membro responsabile in base al ruolo avuto nell’ingresso o nel soggiorno. Ne consegue che, anche se l’ingresso è stato controllato o tollerato dalle autorità, esso resta un attraversamento illegale ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, se non rispettava le condizioni giuridiche applicabili.
Incidenza dell’afflusso straordinario di richiedenti asilo
La Corte esclude che il carattere eccezionale dell’afflusso di persone in cerca di protezione internazionale possa modificare l’interpretazione delle disposizioni in esame. Il legislatore dell’Unione ha già previsto strumenti specifici per affrontare tali situazioni, tra cui:
- il sistema di allerta rapida, preparazione e gestione delle crisi dell’articolo 33 del regolamento Dublino III;
- la direttiva 2001/55 sulla protezione temporanea;
- le misure temporanee adottabili ex articolo 78, paragrafo 3, TFUE;
- la facoltà di esame discrezionale delle domande prevista dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento Dublino III.
La Corte richiama anche il divieto di trasferire un richiedente verso lo Stato membro competente se ciò comporta un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- l’ingresso tollerato dalle autorità di un primo Stato membro, anche se per consentire il transito verso un altro Stato membro, non costituisce un “visto” ai sensi dell’articolo 12 del regolamento Dublino III;
- il cittadino di un paese terzo ammesso in tali condizioni ha “varcato illegalmente” la frontiera di quel primo Stato membro ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1.
Le ulteriori questioni sollevate dal giudice nazionale non richiedono risposta alla luce della soluzione adottata. La conseguenza pratica è che lo Stato membro attraverso il quale è avvenuto l’ingresso irregolare resta, in linea di principio, competente secondo il criterio dell’articolo 13 del regolamento Dublino III.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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