Cassazione Civile, Ordinanza n. 21363/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro relativo al 2014, emesso in relazione a un atto di cessione di ramo d'azienda. Le società contribuenti avevano impugnato l'atto impositivo; in primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente, con rideterminazione dell'imposta. In appello la Commissione tributaria regionale ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, ritenendo che le contribuenti avessero aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 e avessero depositato istanze, ricevute di accettazione/consegna e quietanze di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che la definizione agevolata riguardava un diverso avviso di liquidazione e un diverso giudizio, e che quindi mancava il perfezionamento della procedura nel presente processo. La resistente si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza dell'Agenzia non censurasse una violazione di legge o una falsa applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, ma un errore di fatto della sentenza d'appello, che aveva supposto l'esistenza del presupposto fattuale per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Un simile errore, se risultante dagli atti e documenti di causa, avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione ordinaria ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., e non con ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'Agenzia alle spese. La Corte ha inoltre precisato che non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione ex n. 3 non è lo strumento per denunciare un errore di fatto del giudice di merito, quando la censura riguarda la falsa percezione della realtà processuale.
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
La revocazione ordinaria è il rimedio corretto contro la sentenza che sia effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
art. 6 del D.L. n. 119 del 2018
La Corte non ne ha discusso il contenuto sostanziale, ma ha rilevato che la censura dell'Amministrazione atteneva al presunto mancato perfezionamento della definizione agevolata e all'erronea individuazione del procedimento oggetto di definizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo.
Massime di principio
- Quando una sentenza di merito sia assunta come conseguenza di un errore di fatto, cioè di una falsa percezione degli atti o dei documenti di causa, il rimedio esperibile è la revocazione ordinaria ex art. 395, n. 4, c.p.c., non il ricorso per cassazione per violazione di legge.
- La distinzione tra errore di fatto revocatorio e vizio denunciabile in cassazione dipende dal tipo di attività compiuta dal giudice: se il giudice ha semplicemente travisato un dato oggettivo e incontestabile, senza compiere valutazioni interpretative, la censura va proposta con revocazione.
- La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando la doglianza mira in realtà a contestare l'accertamento del presupposto fattuale applicativo della norma, non l'interpretazione della norma stessa.
- L'erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere, se fondata su un presupposto fattuale inesistente ma risultante dagli atti, integra un possibile errore revocatorio.
- In presenza di soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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