Sentenza n. 489/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 658/2024 emessa in data 22 novembre 2024 dal Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Con sentenza n. 658/2024, il Tribunale di Pavia ha accertato il suo diritto a ottenere il beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, condannando inoltre il Ministero al rimborso delle spese legali. Poiché l'Amministrazione non ha spontaneamente eseguito la pronuncia, notificata il 29 novembre 2024 e passata in giudicato, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato o la notificazione della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione era ancora inadempiente rispetto alla sentenza del Tribunale di Pavia. Ha ritenuto soddisfatte le condizioni per l'azione di ottemperanza previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, poiché la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale potrà essere investito dal creditore dopo la scadenza del termine e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, determinando l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
La disposizione individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, nel caso concreto riconosciuta dal giudice del lavoro anche per la docente a tempo determinato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede condizioni rilevanti per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ritenute soddisfatte dalla notificazione della sentenza al Ministero e dal decorso del termine previsto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non esegua una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all'amministrazione, quando siano soddisfatte le ulteriori condizioni previste dalla disciplina speciale applicabile all'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato e all'istanza del creditore.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente pubblico le cui funzioni rientrino nei compiti istituzionali, senza riconoscimento di un compenso autonomo per l'attività di esecuzione del giudicato.
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