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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06919/2025 del 15/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (soci)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto interno a una società in nome collettivo tra tre soggetti legati da vincoli di parentela. Il ricorrente sosteneva che la cessione formale delle proprie quote agli altri due consoci fosse meramente simulata e che, comunque, egli fosse divenuto socio di fatto della società nel periodo successivo alla cessione. Su tale base chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in relazione agli utili societari che gli altri soci si sarebbero indebitamente appropriati, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente al reato di appropriazione indebita, già dichiarato estinto nel giudizio penale. La Corte d'appello aveva respinto la domanda rilevando: assenza di prova della simulazione della cessione, prova invece della qualità di socio di fatto solo per il periodo successivo alla cessione, ma mancanza di prova sia della percentuale di partecipazione del ricorrente sia del quantum del danno. Nel ricorso per cassazione il ricorrente deduceva, con tre motivi, violazione degli artt. 246, 115, 116, 2727 e 2729 c.c. e 185 c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse omesso di valorizzare la testimonianza resa dallo stesso ricorrente nel processo penale quale parte civile, nonché le altre emergenze istruttorie e il comportamento processuale ed extraprocessuale delle controparti, sia ai fini del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale. I resistenti proponevano anche ricorso incidentale, sostenendo che il ricorrente non avesse affatto provato la qualità di socio di fatto e la simulazione assoluta dell'atto notarile di cessione delle quote, e che il verbale della Guardia di Finanza non avesse natura di atto pubblico vincolante sul contenuto delle dichiarazioni rese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto, quanto al ricorso principale, che le doglianze sulla valutazione della testimonianza resa dalla parte civile nel processo penale fossero infondate nella parte in cui presupponevano la sua utilizzabilità come testimonianza, poiché opera il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.; per il resto, i motivi erano inammissibili perché sollecitavano una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, senza denunciare una reale violazione della gerarchia delle prove o un omesso esame di fatti decisivi. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva correttamente affermato la necessità, in capo al danneggiato, di provare l'esistenza del danno, anche per presunzioni, escludendo che il pregiudizio fosse in re ipsa e che fosse possibile una liquidazione equitativa in assenza di prova concreta. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha respinto l'eccezione di giudicato sollevata dai controricorrenti, ma ha dichiarato inammissibile il motivo per non consentita censura della selezione del materiale probatorio e per difetto di decisività; ha inoltre escluso che il verbale di constatazione della Guardia di Finanza avesse natura di atto pubblico quanto al contenuto delle dichiarazioni verbalizzate, liberamente valutabili e soggette a prova contraria. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza, con previsione dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    La causa civile in sede di legittimità era collegata agli effetti civili conseguenti alla declaratoria di estinzione del reato pronunciata nel processo penale.

  • art. 246 c.p.c.

    Le dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita nel processo penale non sono utilizzabili come testimonianza nel giudizio civile quando il dichiarante ha un interesse che ne legittima la partecipazione al giudizio.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione cumulativa dei vizi è stata ritenuta, nel caso concreto, in parte priva di specifiche allegazioni e in parte diretta solo a una rivalutazione del fatto, quindi inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La loro violazione è configurabile solo se il giudice abbia disatteso la regola legale sul riparto o sulla gerarchia delle prove; non quando si contesti soltanto l'apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Spetta al danneggiato allegare e provare l'esistenza del danno; non è sufficiente la mera deduzione del reato o del conflitto societario.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni possono concorrere alla prova del danno o della qualità soggettiva, ma non possono sostituire integralmente l'onere probatorio in assenza di adeguati elementi indiziari.

  • art. 1417 c.c.

    Nel dedurre la simulazione dell'atto di cessione delle quote, la parte deve confrontarsi con i limiti probatori propri della simulazione e con l'eventuale necessità della controdichiarazione.

  • art. 2722 c.c.

    La prova testimoniale della simulazione è soggetta ai limiti legali previsti per l'accertamento degli accordi simulatori.

  • art. 185 c.p.

    Il danno non patrimoniale da reato richiede pur sempre prova dell'effettiva lesione; non è liquidabile automaticamente per il solo fatto dell'illecito penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentali.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nel processo penale non possono essere automaticamente utilizzate come testimonianza nel giudizio civile se la persona ha un interesse tale da impedirne l'assunzione come testimone ai sensi dell'art. 246 c.p.c.
  • La censura in cassazione che investe la valutazione delle prove è inammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito e non evidenzia una reale violazione delle regole legali di giudizio o un omesso esame di fatti decisivi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito valore a prove non consentite o abbia disapplicato le regole legali di valutazione, non quando si contesti la mera preferenza accordata ad alcune fonti di prova rispetto ad altre.
  • Il danno patrimoniale e quello non patrimoniale, anche se collegati a un reato o a una vicenda societaria, devono essere provati nella loro esistenza e nella loro consistenza; non sono liquidabili in via automatica o in re ipsa.
  • La simulazione della cessione di quote sociali e la qualità di socio di fatto richiedono un adeguato supporto probatorio, nel rispetto dei limiti legali di prova della simulazione e dell'apprezzamento del materiale istruttorio da parte del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriProveImpugnazioni
RamiSocietarioResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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