Sentenza n. 8524/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 323/2025 pubblicata in data 19 Agosto 2025 di rigetto dell'istanza di riesame del piano di massima occupabilità di Vicolo Savelli; -dei verbali della cd. "Commissione Tecnica" del 17/06/2025 e del 08/07/2025, menzionati ma non allegati; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo alle ricorrenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323/2025, recante il rigetto dell’istanza di revisione del Piano di Massima Occupabilità di Vicolo Savelli, nonché i verbali della commissione tecnica richiamati nella deliberazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il rigetto dell’istanza di revisione della scheda n. 133 del Piano di Massima Occupabilità, adottato da Roma Capitale in esecuzione delle precedenti sentenze del TAR. L’istanza mirava a ridistribuire e ampliare gli spazi di occupazione di suolo pubblico tra due esercizi commerciali contigui, anche mediante una liberatoria reciproca, sostenendo che i vani porta dei civici 14 e 15 non fossero apribili e che l’area fosse quindi integralmente assentibile. Il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi e mancato contraddittorio endoprocedimentale. Il secondo ha denunciato la violazione delle disposizioni regolamentari comunali sulle occupazioni di suolo pubblico e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei presupposti, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà e violazione del principio di tassatività, sostenendo che la liberatoria di un esercizio limitrofo avrebbe consentito la modifica del piano e il rilascio della concessione. Il terzo motivo ha contestato gli accertamenti tecnici e fattuali posti a fondamento della deliberazione, relativi all’apribilità delle porte, all’accessibilità dei locali, alla presenza e utilizzabilità di un’uscita di sicurezza scolastica e alla pretesa disparità di trattamento rispetto all’occupazione già concessa ad altro esercizio. Le ricorrenti hanno prodotto anche una perizia tecnica di parte.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il provvedimento si inseriva in una lunga sequenza di iniziative amministrative e giudiziarie promosse dalle stesse ricorrenti, che avevano avuto ampia e completa possibilità di rappresentare i propri interessi, anche nella sede procedimentale. Il secondo motivo è stato respinto rilevando che la liberatoria prevista dalla disciplina comunale opera esclusivamente rispetto ai diritti di affaccio, luce e veduta, e non può derogare ai divieti posti a tutela dell’accesso agli edifici e del libero transito delle persone. Nel caso concreto, la proposta di revisione del piano interferiva con porte di accesso ai civici 14 e 15, con il transito lungo un vicolo angusto e con la presenza di un istituto scolastico. Tali interessi pubblici, riferiti alla sicurezza, alla circolazione e all’uso generale del demanio stradale, non sono disponibili né comprimibili mediante un accordo tra privati. Il PMO ha natura pianificatoria e deve perseguire gli interessi pubblici relativi a circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale; pertanto, una liberatoria privata non determina automaticamente l’obbligo di modificare il piano né di concedere l’occupazione. Il terzo motivo è stato respinto perché l’istruttoria comunale, svolta mediante sopralluogo della commissione tecnica, è stata ritenuta attendibile, mentre la perizia di parte non ha efficacia probatoria e i fotogrammi prodotti non dimostravano le circostanze dedotte. Il TAR ha ritenuto plausibile l’esistenza di accessi apribili e ha evidenziato che anche l’uscita dell’istituto scolastico, pur non eventualmente conforme ai requisiti normativi di sicurezza, era comunque fruibile e incompatibile con l’occupazione prospettata. È stata inoltre esclusa la rilevanza della dedotta disparità di trattamento, poiché l’amministrazione non doveva riesaminare la precedente concessione, ma decidere sulla specifica istanza di revisione, incompatibile con l’interesse pubblico. Le spese sono state compensate in ragione della novità di alcuni profili della controversia e dell’assenza di memorie difensive del Comune.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il contraddittorio procedimentale non è stato ritenuto necessario nel caso concreto, poiché le ricorrenti avevano già avuto ampia e completa possibilità di rappresentare i propri interessi nel complesso procedimento amministrativo e nelle precedenti iniziative giudiziarie.
art. 12, comma 3, lett. h), DAC n. 21/2021
locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria con firma autenticata rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta)
La liberatoria è circoscritta ai diritti privati di affaccio, luce e veduta e non consente di superare divieti posti a tutela del pubblico transito o dell’accesso agli edifici.
art. 13, comma 1, lett. g), DAC n. 21/2021
diritto di affaccio (luce e veduta)
La disposizione conferma che l’efficacia della liberatoria riguarda esclusivamente i rapporti di vicinato relativi a luce e veduta.
art. 9, comma 6, lett. h), DAC n. 118/2025
accessi ad abitazioni, locali in genere e finestre ubicate a mezzanino, salvo che in questo ultimo caso non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria rilasciata da terzi aventi diritto di affaccio (luce e veduta)
Il regolamento vieta l’occupazione in prossimità degli accessi e ammette la liberatoria soltanto per l’ipotesi specifica delle finestre e dei diritti di affaccio, non per l’interferenza con il transito delle persone.
art. 10, comma 4, DAC n. 21/2021
interessi pubblici relativi alla circolazione, igiene, sicurezza, estetica, ambiente e tutela del patrimonio culturale
Il Piano di Massima Occupabilità è uno strumento di natura pianificatoria destinato alla cura e al bilanciamento di interessi pubblici generali, non alla mera distribuzione negoziale degli spazi tra operatori privati.
art. 823 c.c.
La proprietà comunale del suolo è rilevante non solo sul piano dominicale, ma perché il bene demaniale stradale è destinato all’uso generale e al pubblico transito, interessi che non possono essere derogati da accordi tra privati.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il precedente giudizio aveva imposto una nuova determinazione amministrativa senza consentire al giudice di sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri discrezionali non ancora esercitati.
Massime di principio
- La liberatoria privata prevista dalla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico per superare interferenze con diritti di luce e veduta opera esclusivamente nell’ambito dei rapporti di vicinato e non consente di derogare ai divieti posti a tutela dell’accesso agli edifici, del transito delle persone o di altri interessi pubblici.
- La modifica di un piano di massima occupabilità non può essere automaticamente imposta dalla disponibilità dei privati a redistribuire gli spazi, quando la modifica incide sull’uso generale di un bene demaniale e interferisce con interessi pubblici quali circolazione e sicurezza.
- Il Piano di Massima Occupabilità ha natura pianificatoria e persegue interessi pubblici generali; la sua revisione richiede una valutazione autonoma dell’amministrazione e non può risolversi nella mera composizione degli interessi economici di operatori commerciali limitrofi.
- In presenza di una specifica istruttoria amministrativa svolta mediante sopralluogo, una perizia tecnica di parte, anche se giurata, non costituisce prova e può al più assumere valore indiziario, senza vincolare il giudice né imporre necessariamente una verificazione.
- Il contraddittorio procedimentale non deve essere rinnovato quando, nel complesso della vicenda amministrativa, l’interessato abbia già avuto una concreta, ampia e completa possibilità di rappresentare i propri interessi.
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