Cassazione Penale, Sentenza n. 46125/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Ha proposto due motivi: (1) violazione di norme penali e processuali (art. 629 c.p. e art. 273 c.p.p.), sostenendo che nei confronti del capo di imputazione relativo all'estorsione difetti la gravità indiziaria poiché le risultanze delle captazioni sarebbero equivoche e i giudici avrebbero recepito acriticamente le argomentazioni del GIP; (2) violazione in materia di esigenze cautelari (art. 274, comma 1, lett. c) e art. 275, comma 3, c.p.p.), deducendo che il Tribunale del riesame ha motivato con formule di stile e ha tratto la pericolosità solo dalla gravità del fatto senza considerare l'incensuratezza, la giovane età e l'estraneità a sodalizi mafiosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero generici e non avessero fornito un'attività critica e argomentata rispetto alle ragioni di fatto e di diritto sottese al provvedimento impugnato. In particolare, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha spiegato perché le intercettazioni ed i colloqui registrati (che documentavano la preoccupazione degli occupanti dell'autovettura dopo il ritiro della somma presso la clinica Romolo Hospital) siano equivoci; né ha precisato, con riferimento al caso concreto, perché la motivazione sulle esigenze cautelari sarebbe meramente apparente. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; il provvedimento è stato inviato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Richiamata dal ricorrente in relazione al capo di imputazione; la Corte non entra nel merito della qualificazione del reato perché ha rigettato il ricorso per genericità, ma ritiene che gli elementi delle intercettazioni descritti nel provvedimento impugnato siano idonei a sostenere la gravità indiziaria.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità delle captazioni/registrazioni; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia specificato perché le risultanze intercettive sarebbero equivoche, pertanto la doglianza è generica e inammissibile.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione del reato). La Corte osserva che il Tribunale del riesame ha motivato le esigenze cautelari con riferimento alla gravità, alle modalità e alla reiterazione, e la difesa non ha confutato specificamente tali argomentazioni.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disposizione relativa alla misura cautelare; la Corte ha ritenuto che la doglianza sul vizio di motivazione sia generica e non abbia indicato elementi concreti per contrastare la valutazione del giudice del riesame.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna per lite temeraria o impugnazione inammissibile con profili di colpa; applicata dalla Corte per comminare al ricorrente la somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale di carattere amministrativo cui la Corte rimanda per gli adempimenti di cancelleria successivi; menzionata per gli adempimenti conseguenti al provvedimento.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile un ricorso quando i motivi sono generici o non esplicitano compiutamente le critiche al provvedimento impugnato: l'impugnazione deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito.
- Per contestare la gravità indiziaria fondata su intercettazioni o captazioni è necessario spiegare in modo concreto perché le risultanze sarebbero equivoche o perché non sono idonee a sostenere un quadro indiziario; mere affermazioni apodittiche non sono sufficienti.
- Nel sindacare le esigenze cautelari il ricorrente deve indicare elementi specifici che contrastino la valutazione del giudice (es. prova di inattualità del pericolo, fatti concreti che escludono la reiterazione), non possono bastare argomentazioni generiche sulla giovane età o l'incensuratezza.
- Le conversazioni intercettate che documentano la raccolta di denaro e la preoccupazione di essere scoperti possono costituire indizi rilevanti ai fini della custodia cautelare; chi impugna deve svolgere una critica di dettaglio rispetto a tali emersioni probatorie.
- L'impugnazione priva di adeguata specificazione può comportare oltre al rigetto anche sanzioni pecuniarie a titolo di ammenda processuale (art. 616 c.p.p.), soprattutto se ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45916/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45917/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45918/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45919/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45920/2023 del 15/11/2023
- Sentenza penale · 15 nov 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 45921/2023 del 15/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →