Cassazione Penale, Sentenza n. 8089/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per rapina pluriaggravata in concorso, porto abusivo di armi e munizioni e ricettazione. Il ricorrente ha dedotto: 1) inattendibilità della chiamata in correità resa dal coimputato Amendola, sostenendo che le sue dichiarazioni erano contraddittorie, finalizzate a vantaggi processuali e prive di riscontri idonei; 2) violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della chiamata di correo; 3) mancata rinnovazione dell'istruttoria per acquisire l'alibi tramite le testimoni Arpaia Michela e Raiola Giusy (assenza di esame di prova decisiva), con censura di vizio di motivazione e travisamento della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte territoriale che ha spiegato perché la pregressa valutazione di inattendibilità di Amendola in altro procedimento non inficiasse la sua attendibilità nella fattispecie, e ha indicato molteplici riscontri esterni alle sue dichiarazioni (controlli dei Carabinieri sul luogo e orario dell'incontro indicato, tabulati telefonici e agganci celle, noleggio vettura e controllo notturno, testimonianze coincidenti, intercettazioni, arresto in flagranza di terzi). Quanto all'alibi, la Corte ha motivatamente respinto la rinnovazione istruttoria perché l'alibi fu dedotto tardivamente, senza indicazione delle generalità delle teste e privo di elementi utili per il reperimento, mentre dati telefonici (aggancio cella di Poggiomarino, pausa di traffico telefonico durante la notte della rapina) risultavano contrari all'alibi. Per tali ragioni la motivazione d'appello è considerata completa e logica; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma equitativa di €3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte ha applicato il principio secondo cui la chiamata in correità può essere valutata dal giudice di merito anche se resa in altro procedimento, purché sussistano riscontri esterni e la motivazione spieghi la coerenza delle dichiarazioni; il sindacato di legittimità verifica la coerenza logica della motivazione e non rivaluta nel merito il valore probatorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata per stabilire che, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può comunque essere assoggettato ad una somma equitativa (qui fissata in €3.000) a titolo di ammenda.
Giurisprudenza di legittimità (principio "doppia conforme" e limiti del sindacato in Cassazione)
Richiamato il consolidato orientamento secondo cui, quando la sentenza d'appello si salda con quella di primo grado ("doppia conforme"), le due decisioni formano un unico corpo motivazionale; la Cassazione verifica la completezza e la coerenza logica della motivazione ma non rientra nella valutazione puntuale del peso delle singole prove.
Massime di principio
- La chiamata in correità di un coimputato non è automaticamente inattendibile per il solo fatto che in altro procedimento lo stesso sia stato ritenuto non credibile: il giudice deve valutare la specifica attendibilità nella fattispecie e ricercare riscontri esterni.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova è limitato alla verifica della coerenza logica e della completezza della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nel ricalcolo del peso delle singole dichiarazioni e dei riscontri.
- La mancata tempestiva deduzione di un alibi e l'omessa indicazione di elementi utili per identificare e reperire testimoni possono legittimamente portare il giudice a ritenere superflua la rinnovazione istruttoria.
- Elementi tecnici (tabulati telefonici, agganci di celle, controlli di polizia e intercettazioni) costituiscono riscontri rilevanti per corroborare dichiarazioni di chiamata in correità e possono neutralizzare rilievi di contraddittorietà o imprecisione nelle dichiarazioni stesse.
- La "doppia conforme" rafforza la posizione dell'accusa in sede di legittimità: se motivazioni di primo e secondo grado si integrano, la Cassazione tende a considerarle come un unico corpo argomentativo, valutando la loro logicità complessiva.
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