Sentenza n. 4031/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di accoglimento n. 618/2024 pubblicata il 28.03.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 3361/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 618/2024, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Torre Annunziata n. 618/2024, che aveva condannato il Ministero a erogarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito dell'importo nominale di 500 euro per un'annualità già maturata. La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione; è inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non ha dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso. Rileva che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertati il passaggio in giudicato, la rituale notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale di 500 euro entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda entro i successivi 60 giorni dall'insediamento. Il Ministero è condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, un presupposto per procedere all'azione di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
La tutela dell'ottemperanza consente di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'utilità riconosciuta dalla pronuncia.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione l'attribuzione di una specifica utilità al privato, ha valore conformativo-ordinatorio vincolante anche ai fini del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- Il giudizio di ottemperanza può essere accolto quando il provvedimento giudiziale azionato sia passato in giudicato, sia stato notificato in forma esecutiva all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni, senza che l'amministrazione abbia adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudice del merito, fissando un termine per l'adempimento e nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è legittima quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato e il giudice abbia previamente individuato l'organo commissariale, i poteri sostitutivi e il termine per l'esecuzione.
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