Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5620/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della determinazione 2022-D337-00238 del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, del 14.12.22-13812 - avente ad oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, pubblicata sul sito Istituzionale della Provincia Autonoma di Trento; - ove necessario, della nota della Provincia Autonoma di Trento prot. n. 769504 del 10 novembre 2022 contenente “comunicazione ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale sull'attività amministrativa (l.p. 30 novembre 1992, n. 23) e degli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990 di avvio del procedimento di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 di cui all'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. n. 78 del 2015”; - di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi della ricorrente, e precisamente: - il Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato il 6 luglio 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 15 settembre 2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - il Decreto del Ministero della Salute adottato il 6 ottobre 2022 e pubblicato in G.U.R.I. il 26 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - l'atto n. 181/CSR del 7 novembre 2019 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018".

Giustizia amministrativa202302540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione della Provincia Autonoma di Trento recante l'elenco delle aziende fornitrici e gli importi dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti ministeriali e all'accordo della Conferenza Stato-Regioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la determinazione provinciale di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida e l'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, versando la quota ridotta del 25 per cento degli importi dovuti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Tribunale ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, perché tale effetto richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda e l'accertamento formale dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente, da pubblicare e comunicare al TAR. Nel caso concreto non risultava depositato né comunicato alcun attestato della Provincia Autonoma di Trento relativo al pagamento. Tuttavia, la dichiarazione della ricorrente di adesione alla procedura e di adempimento delle obbligazioni pecuniarie è stata ritenuta idonea a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anziché definito per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.

  • art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... determinando la cessazione della materia del contendere ...

    La cessazione della materia del contendere richiede sia il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'azienda sia l'accertamento del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente, con comunicazione al TAR; i presupposti devono quindi concorrere cumulativamente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.

    La dichiarazione della parte e il comportamento processuale, unitamente alla sopravvenuta adesione alla procedura di definizione agevolata, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non siano integrati i presupposti formali della cessazione della materia del contendere.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando una disposizione legislativa subordina la cessazione della materia del contendere a una procedura di definizione agevolata, l'effetto estintivo del giudizio si produce solo al ricorrere cumulativo di tutti gli adempimenti previsti, compreso l'eventuale accertamento formale dell'ente pubblico competente e la relativa comunicazione al giudice.
  • La mancata integrazione dei presupposti formali della cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti sopravvenuti e comportamenti univoci delle parti dimostrino che il ricorrente non ha più interesse alla decisione.
  • La cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e non meramente processuale; pertanto, non può essere dichiarata in assenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla legge.
  • Nelle controversie relative al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, l'adesione dell'azienda alla procedura di pagamento ridotto può determinare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, ma non sostituisce l'attestazione dell'ente regionale o provinciale richiesta dalla disciplina speciale per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.