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Ordinanza

Ordinanza n. 118/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento 1. del provvedimento di cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Programmazione strategica, le Infrastrutture di Trasporto a rete e i Sistemi Informativi, Direzione Generale per le Strade e le Autostrade, l'Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali, M_INF.SVCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0000142 del 4 gennaio 2023 (doc. 2), inviata a CONCESSIONI AUTOSTRA-DALI LOMBARDE S.p.A. (CAL) e, per conoscenza, all'Ufficio del Gabinetto ed al Dipartimento per la Programmazione Strategica, le Infrastrutture di Trasporto a Rete e i Sistemi Informati, e da CAL inviata ad AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A. con nota prot. CAL-U-2023-00004 del 4 gennaio 2023 (doc. 3), avente ad oggetto “Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere connesse (Autostrada Pedemontana Lombarda). Aggiornamento tariffe autostradali anno 2023”, con cui è stata respinta la richiesta di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. di adeguamento tariffario a decorrere dal 1° gennaio 2023; 2. di ogni altro preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto da questa ricorrente e, segnatamente, della nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 12 dicembre 2022, protocollata da APL al n. 0008654/22 (doc. 1), inviata: al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali; al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici; al Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; a CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.; alla Società di progetto Brebemi S.p.A. e ad AUTO-STRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A., avente ad oggetto “Società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. e Società di progetto Brebemi S.p.A. – Aggiornamenti tariffari per l'anno 2023”.

Giustizia amministrativa202300263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'adeguamento tariffario autostradale per l'anno 2023, unitamente agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società concessionaria ha impugnato la nota ministeriale del 4 gennaio 2023, trasmessa da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con cui è stata respinta la richiesta di adeguamento delle tariffe autostradali a decorrere dal 1° gennaio 2023, nonché la nota dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 12 dicembre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, consequenziali o connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice si limita a disporre adempimenti istruttori preliminari sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sull'aggiornamento della vicenda.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito. Ha ordinato alla società ricorrente di dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se permanga l'interesse alla decisione, aggiornando la situazione relativa alla vicenda e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di istruttoria giudiziale. Ha inoltre ordinato alle amministrazioni intimate e resistenti di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali in materia di acquisizione e chiarimento degli elementi necessari alla decisione.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, compulsata a dichiarare la permanenza dell'interesse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 4, c.p.a.

    Richiamato nell'ordinanza quale disposizione applicabile alla trattazione camerale o agli adempimenti processuali connessi.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Indicato quale fondamento della possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale della parte rimasta inerte rispetto all'ordine di precisare la permanenza dell'interesse.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e può fondare la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In presenza di una controversia non ancora definibile, il giudice amministrativo può disporre che il ricorrente aggiorni la situazione fattuale e processuale, precisando l'interesse attuale alla decisione e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • Il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e di depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non siano già stati acquisiti al processo.
  • L'accertamento della sopravvenuta carenza di interesse può derivare anche dal comportamento processuale della parte, quando l'inerzia successiva a uno specifico ordine giudiziale renda inequivoco il venir meno dell'interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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