Sentenza n. 2783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione terza di Lecce n. -OMISSIS- resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 per un fabbricato per civile abitazione, un fabbricato a rustico, una tettoia e un muro realizzati senza permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Puglia-Lecce che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione del Comune di Lizzanello. L'appello, articolato in un unico motivo complesso, deduceva anzitutto l'erroneità della sentenza per non avere esaminato un'istanza di rinvio dell'udienza, proposta in attesa dell'adozione del PUG. Venivano inoltre riproposti i primi tre motivi del ricorso originario: violazione dell'art. 7 della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; eccesso di potere, contraddittorietà, sviamento, incompetenza relativa e carenza di motivazione in rapporto alla precedente sentenza del TAR, agli atti relativi alla ridefinizione dei confini comunali e agli strumenti urbanistici; contraddittorietà e carenza di motivazione quanto al DPP del PUG già adottato. L'appellante sosteneva che la pendenza del procedimento di ridefinizione dei confini tra Lizzanello e Cavallino avrebbe imposto al dirigente di valutare l'opportunità di procedere alla demolizione o di rimettere la questione al consiglio comunale. Deduceva infine che le opere fossero compatibili con il DPP al PUG e che tale compatibilità escludesse l'abusività sostanziale dell'intervento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha escluso che esista un diritto della parte al rinvio della trattazione, rilevando che l'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento solo in presenza di una situazione eccezionale, non ravvisabile nella mera eventualità che l'adozione futura del PUG faccia venir meno l'interesse alla causa. La risalenza del giudizio e i numerosi rinvii già ottenuti deponevano, piuttosto, per la necessità di una rapida definizione. Ha poi ritenuto infondata la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale: l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è atto vincolato e dovuto e, quando sia evidente che la partecipazione non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto, l'omessa comunicazione di avvio costituisce irregolarità non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il potere repressivo previsto dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, già individuato dal legislatore nella necessità di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; sono sufficienti la descrizione delle opere e l'indicazione delle violazioni. Il decorso del tempo non preclude l'esercizio tardivo del potere repressivo. Non era necessario attendere l'eventuale futura modifica dei confini comunali né rimettere la questione all'organo politico, in assenza di una specifica base normativa e dovendo rilevare la competenza territoriale al momento dell'accertamento degli abusi. Infine, anche l'eventuale edificabilità dell'area o la compatibilità delle opere con il DPP al PUG non avrebbe legittimato la costruzione senza titolo edilizio; tali circostanze avrebbero potuto rilevare, eventualmente, solo nell'ambito di una domanda di sanatoria. Le spese sono state dichiarate nulle per la mancata costituzione dei Comuni.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio della trattazione può essere disposto, al di fuori dei casi di rinvio obbligatorio, solo in presenza di una situazione eccezionale; la mera eventualità di future sopravvenienze che possano incidere sull'interesse alla causa non è sufficiente.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento non invalida l'ordine di demolizione quando il potere esercitato è vincolato e la partecipazione non avrebbe potuto incidere sul contenuto dell'atto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio costituisce irregolarità non invalidante quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La repressione degli interventi edilizi eseguiti senza permesso di costruire mediante ordine di demolizione è attività doverosa e vincolata; l'atto deve descrivere le opere abusive e indicare le violazioni, senza necessità di una specifica motivazione sul concreto interesse pubblico o di valutazioni sull'eventuale futura modifica dei confini comunali.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza permesso di costruire costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso; l'amministrazione deve procedere al ripristino della legalità urbanistico-edilizia senza necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- Quando l'abuso edilizio sia adeguatamente descritto e siano individuate le violazioni accertate, l'ordine di demolizione non necessita di una motivazione ulteriore sul concreto interesse pubblico, poiché tale interesse è già definito dal legislatore nel ripristino della legalità urbanistico-edilizia.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'annullabilità dell'ordine di demolizione se, in ragione della natura vincolata del potere e dell'abusività accertata, è palese che la partecipazione del destinatario non avrebbe potuto modificare il contenuto dell'atto.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non impedisce l'esercizio, anche tardivo, del potere repressivo edilizio e non impone una specifica motivazione sull'interesse pubblico attuale.
- L'eventuale conformità urbanistica dell'opera non esonera dall'obbligo di munirsi preventivamente del titolo edilizio; essa può eventualmente rilevare ai fini della presentazione di una domanda di sanatoria, ma non elimina l'abusività formale dell'intervento.
- Nel processo amministrativo non sussiste un diritto al rinvio della trattazione, salvo i casi previsti dalla legge; il differimento richiede una situazione eccezionale e il giudice deve bilanciare le esigenze difensive con l'interesse pubblico alla ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →