Sentenza n. 5769/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza dell’8 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza dell’8 ottobre 2025 relativa al rilascio di un visto per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. lamentando l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza dell’8 ottobre 2025, volta all’attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e alla fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a farlo entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione da parte della sede diplomatica dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 20 dicembre 2025, abbia integrato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione del tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché del comportamento dell’amministrazione, che si è attivata in tempi ritenuti ragionevoli anche considerando l’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente, ove necessario, la previsione di un termine per provvedere e la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha fatto venir meno la materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 117, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della richiesta di nomina del commissario ad acta in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di provvedere; la nomina non è stata disposta per effetto della sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati personali, per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità del ricorrente mediante l’oscuramento delle sue generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione da parte dell’amministrazione dell’appuntamento necessario alla presentazione e formalizzazione della domanda integra il soddisfacimento della pretesa relativa all’attivazione del procedimento, quando tale attività costituisce l’adempimento richiesto al momento della proposizione del ricorso.
- La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata mediante il giudizio contro il silenzio comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 117 c.p.a.
- La valutazione delle spese nel giudizio contro il silenzio può tener conto del tempo intercorso tra l’istanza e la notificazione del ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze analoghe; ciò può giustificare la compensazione delle spese, ferma la restituzione del contributo unificato al ricorrente quando l’amministrazione si sia attivata nel corso del giudizio.
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