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Ordinanza

Ordinanza n. 1052/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria del diritto della ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di copia dell'estratto contributivo analitico (Unicarpe o retr. pens. o avente qualunque denominazione) o della certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettive e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, al fine di poter conoscere le retribuzioni effettive e figurative utilizzate in ogni singolo anno ed i relativi coefficienti di rivalutazione per la liquidazione della pensione, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall'Inps nella liquidazione della pensione; nonché per la condanna dell’INPS all'esibizione dell'estratto contributivo analitico (Unicarpe o modello Retr. Pens.) - se esistente e disponibile - o comunque di qualsiasi altro documento in altro modo denominato utile al raggiungimento del predetto fine oppure la certificazione di tutte le retribuzioni di lavoro effettivo e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento.

Giustizia amministrativa202501277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego o mancata ostensione dell'estratto contributivo analitico e della documentazione relativa alle retribuzioni utilizzate per il calcolo e il ricalcolo della pensione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto di accedere e prendere visione di copia dell'estratto contributivo analitico, comunque denominato, oppure della certificazione delle retribuzioni effettive e figurative utilizzate per il calcolo della pensione attualmente in pagamento, compresi i relativi coefficienti di rivalutazione, al fine di verificare il procedimento di determinazione della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo applicato dall'INPS. Ha chiesto conseguentemente la condanna dell'INPS all'esibizione della documentazione richiesta. Nel giudizio l'INPS ha prodotto il Modello TE08 relativo alla liquidazione iniziale del 2002 e il documento di sintesi del 2 settembre 2002, contenente le retribuzioni considerate per il calcolo della pensione, nonché un Modello TE08 del 16 febbraio 2010 relativo al ricalcolo della quota pensionistica, motivato da una variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria. Il modello del 2010 non era corredato da un nuovo documento di sintesi delle retribuzioni utilizzate per il ricalcolo. L'INPS ha dichiarato che non esistono ulteriori documenti presso l'ufficio competente. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti per stabilire se il ricalcolo del 2010 sia stato effettuato sulla base del medesimo documento di sintesi del 2002, rimasto invariato, oppure sulla base di una revisione delle retribuzioni utili, nel qual caso dovrebbe esistere una documentazione analoga a quella elaborata nel 2002.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla domanda di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico dell'INPS, che dovrà depositare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una nota di chiarimenti e la documentazione necessaria. L'INPS dovrà precisare se il ricalcolo del 2010 è stato fondato sul medesimo prospetto retributivo utilizzato nel 2002, sicché la variazione dipenderebbe da ragioni diverse dai dati retributivi, oppure se il ricalcolo ha comportato una revisione delle retribuzioni utili, nel qual caso dovrà chiarire le ragioni della mancata ostensione del relativo documento di sintesi, ove esistente. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 28 ottobre 2026.

Massime di principio

  • Nel giudizio in materia di accesso, quando la documentazione prodotta dall'amministrazione non consente di stabilire quali dati siano stati concretamente utilizzati per l'adozione o il ricalcolo di un trattamento pensionistico, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per chiarire la base documentale e il procedimento di calcolo.
  • Se l'amministrazione dichiara l'inesistenza di ulteriori documenti, tale dichiarazione può richiedere chiarimenti istruttori quando gli atti già prodotti evidenziano che una successiva riliquidazione potrebbe essere stata fondata su dati diversi da quelli risultanti dalla documentazione iniziale.
  • Qualora una riliquidazione pensionistica dipenda dalla revisione delle retribuzioni utili considerate nel calcolo, l'amministrazione deve chiarire l'esistenza e la disponibilità del documento riepilogativo relativo ai nuovi dati, ai fini della decisione sulla domanda di accesso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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