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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01541/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla verifica di una dichiarazione Modello 730/2015 relativa all'anno d'imposta 2014, nella quale il resistente, quale Responsabile dell'assistenza fiscale (RAF) di un CAF, aveva apposto il visto di conformità. A seguito del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, l'Ufficio aveva rilevato un'inesattezza con riferimento a spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e, applicando l'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, aveva formato il ruolo per il recupero nei confronti del RAF delle somme corrispondenti a imposta, sanzioni e interessi; la cartella era stata poi notificata dall'agente della riscossione. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CGT del Lazio aveva accolto la domanda ritenendo competente, per l'iscrizione a ruolo e la contestazione, la direzione regionale dell'Agenzia individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973: secondo la ricorrente, la competenza all'iscrizione a ruolo sarebbe spettata all'ufficio territoriale del domicilio fiscale del contribuente controllato, e non alla direzione regionale; inoltre, sosteneva che nel caso concreto non vi fosse stata irrogazione di sanzione amministrativa, ma un recupero di natura risarcitoria, sicché non sarebbe stato applicabile il regime speciale del comma 2. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato formatosi in altre controversie tra le stesse parti, nelle quali era stata affermata la nullità degli atti per incompetenza dell'organo che aveva formato il ruolo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondato il motivo sulla competenza dell'ufficio. Ha affermato che, per il visto di conformità infedele relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità del d.m. n. 164/1999, la responsabilità del soggetto che rilascia il visto ha anche funzione punitiva e che la competenza all'iscrizione a ruolo delle somme pari a imposta, sanzione e interessi spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore, competenza non derogabile a pena di illegittimità dell'atto. Di conseguenza, il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione al momento della proposizione del ricorso e per la successiva formazione dell'orientamento giurisprudenziale richiamato.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come base del controllo formale della dichiarazione del contribuente, da cui origina la rettifica e il successivo recupero delle somme.

  • art. 39 d.lgs. n. 241/1997

    comma 1, lett. a); comma 2

    La Corte lo interpreta nel senso che la responsabilità del RAF/professionista per visto infedele ha anche funzione punitiva; per tale ipotesi la competenza all'iscrizione a ruolo spetta alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore ed è inderogabile.

  • art. 31, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte esclude che questa norma possa fondare la competenza dell'ufficio territoriale per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal RAF, perché la fattispecie è regolata dalla disciplina speciale dell'art. 39, comma 2, d.lgs. n. 241/1997.

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    È menzionato per escludere che nel caso concreto sia stato emesso un formale atto di contestazione per sanzioni amministrative.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge nel motivo principale.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato nel ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione all'eccezione di giudicato esterno.

  • art. 13 d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    Serve a individuare le dichiarazioni dei redditi cui si riferisce il visto di conformità infedele oggetto della disciplina speciale.

  • d.m. n. 164 del 1999, art. 26

    Prevede la comunicazione dell'esito del controllo al CAF e al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista con l'indicazione dei motivi della rettifica.

  • d.m. n. 164 del 1999, art. 39, comma 1, lett. a)

    È richiamato per affermare che le comunicazioni con cui sono richieste le somme costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo.

  • d.lgs. n. 175 del 2014, art. 6, comma 1

    È richiamato come modifica normativa che ha inciso sull'art. 39 d.lgs. n. 241/1997, senza eliminare la competenza speciale della direzione regionale.

  • d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato quale disciplina generale della riscossione mediante ruolo.

Massime di principio

  • Quando la legge attribuisce in modo speciale la competenza a un determinato ufficio in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, tale competenza non può essere derogata mediante il richiamo a regole generali sulla competenza dell'ufficio del contribuente controllato.
  • Nel sistema del visto di conformità infedele relativo alla dichiarazione dei redditi, la pretesa verso il professionista o RAF non ha sola funzione recuperatoria, ma anche funzione sanzionatoria/deterrente; di conseguenza si applica la disciplina speciale sulla contestazione e sull'iscrizione a ruolo prevista dalla norma dedicata.
  • Le comunicazioni di irregolarità che richiedono al soggetto che ha rilasciato il visto le somme corrispondenti a imposta, sanzione e interessi costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo e non trasformano la fattispecie in un mero recupero risarcitorio sottratto alla disciplina sanzionatoria speciale.
  • L'eventuale omessa contestazione di giudicato esterno resta assorbita quando il motivo principale del ricorso viene rigettato e la decisione di merito è comunque confermata dalla corretta individuazione della competenza dell'ufficio.
  • In presenza di un orientamento di legittimità formatosi successivamente alla proposizione del ricorso, la novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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