Sentenza del 29/01/2018 n. 368 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Dichiarazione doganale di importazione - Iva sul dazio - Dichiarazione d'intento e plafond di acquisti in esenzione Iva - Errore scusabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda una dichiarazione doganale di importazione nella quale il contribuente avrebbe commesso un errore di compilazione relativo all'applicazione dell'IVA sul dazio. L'Amministrazione aveva presumibilmente negato l'utilizzo del plafond di acquisti in esenzione IVA sulla base dell'irregolarità formale della dichiarazione doganale. Il contribuente ha sostenuto che l'errore dovesse essere considerato scusabile, poiché i libri obbligatori, incluso il libro delle lettere d'intento, erano stati regolarmente e correttamente tenuti e dimostravano l'effettiva disponibilità e utilizzabilità del plafond.
La decisione
La decisione afferma che l'Amministrazione finanziaria deve considerare le risultanze dei libri obbligatori del contribuente quando questi siano regolarmente tenuti. Di conseguenza, un errore nella compilazione della dichiarazione doganale può essere qualificato come errore scusabile se la contabilità obbligatoria e il libro delle lettere d'intento attestano correttamente l'esistenza del plafond e la volontà di effettuare l'acquisto in esenzione IVA. In tale prospettiva, il recupero dell'IVA fondato esclusivamente sull'errore formale della dichiarazione doganale non è legittimo.
Norme richiamate
Disciplina IVA delle importazioni e delle dichiarazioni d'intento
L'utilizzo del plafond per effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA può essere riconosciuto quando la documentazione contabile obbligatoria dimostra la sussistenza dei presupposti sostanziali, anche se la dichiarazione doganale presenta un errore formale scusabile.
Obblighi di tenuta delle scritture contabili e dei libri obbligatori
Le risultanze dei libri obbligatori regolarmente tenuti devono essere considerate dall'Amministrazione finanziaria nell'attività di accertamento e possono prevalere su una lettura meramente formale e isolata della dichiarazione doganale.
Massime di principio
- Un errore formale nella dichiarazione doganale non comporta automaticamente la perdita di un'agevolazione fiscale, se il contribuente dimostra con libri e documenti regolarmente tenuti che i requisiti sostanziali erano presenti.
- La regolare tenuta del libro delle lettere d'intento e della contabilità obbligatoria è fondamentale per provare l'esistenza, la consistenza e l'utilizzo del plafond IVA.
- L'Amministrazione deve valutare il complesso della documentazione contabile e non può basarsi esclusivamente su un'irregolarità formale della dichiarazione, quando questa non ha alterato la sostanza dell'operazione né prodotto un'indebita evasione d'imposta.
- Per invocare l'errore scusabile è necessario dimostrare che si tratti di una svista formale, che il plafond fosse effettivamente disponibile e che le registrazioni obbligatorie siano coerenti, tempestive e verificabili.
- La regola non esonera il contribuente dall'obbligo di compilare correttamente le dichiarazioni doganali: la sanatoria dell'errore dipende dalla prova documentale dei presupposti sostanziali e dall'assenza di intenti fraudolenti o di un effettivo indebito vantaggio fiscale.
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