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Sentenza

Sentenza n. 201/2026 - Bari, Sezione 3

per l’annullamento delle note: a) Protocollo: AOO.C_D643.27/08/2024.0103044 “Comunicazione di diniego istanza SUAP 24112021-1148 ditta -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro” b) Protocollo: AOO.C_D643.27/08/2024.0103051 “Comunicazione di diniego istanza SUAP 24112021-1038 ditta -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro”, c) Protocollo: AOO.C_D643.27/08/2024.0103065 “Comunicazione di diniego istanza SUAP 24112021-1116 ditta -OMISSIS- – Società Cooperativa di Produzione e Lavoro” tutte a firma del Dirigente del Servizio Integrato Attività Economiche del Comune di Foggia, Area Tecnica, del 27.08.2024, tutte ricevute a mezzo p.e.c. in pari data, con le quali, in riferimento alle istanze presentate dalla ricorrente acquisite al Protocollo Generale dell'Ente (rispettivamente prot. n.59268 del 24.11.2021, prot. n. 58988 del 23.11.2021 e prot. n.59284 del 24.11.2021), relative al rilascio di rinnovo delle autorizzazioni di impianti pubblicitari già esistenti, la P.A. resistente, ne dichiarava il rigetto; - di ogni atto e/o provvedimento prodromico e/o successivo a quelli impugnati e/o comunque connesso a questi ultimi.

Giustizia amministrativa202401351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di rinnovo di tre autorizzazioni relative a impianti pubblicitari già installati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore pubblicitario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto nel 2012 tre concessioni, della durata di nove anni, per l'installazione di impianti pubblicitari in diverse vie del Comune di Foggia. Prima della scadenza aveva presentato tre istanze di rinnovo. Il Comune, dopo circa trentatré mesi, ha adottato tre provvedimenti di diniego, ritenendo gli impianti incompatibili con il Regolamento comunale, con il Piano generale degli impianti pubblicitari e con il Codice della strada. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione del termine di conclusione del procedimento e la formazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990 e dell'art. 21, comma 2, del regolamento comunale. Ha inoltre contestato la genericità e l'insufficienza della motivazione, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta. In particolare, ha negato che gli impianti fossero collocati in violazione delle distanze o delle regole relative alle intersezioni, ai segnali stradali, al senso di marcia e alla presenza di alberature, richiamando la documentazione fotografica e le asseverazioni tecniche depositate nel procedimento. Il Comune aveva rilevato, per i diversi impianti, la non parallelità rispetto al senso di marcia, la collocazione a ridosso di alberature, l'ubicazione presso intersezioni o rotatorie e il mancato rispetto delle distanze previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari. In sede cautelare il TAR aveva disposto un sopralluogo congiunto e il riesame delle situazioni, ma l'Amministrazione non aveva svolto il sopralluogo né fornito un concreto riscontro istruttorio, limitandosi a ribadire le proprie argomentazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione e ha annullato i tre dinieghi, facendo salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione. Ha respinto la censura relativa alla formazione del silenzio-assenso: il decorso del termine non determina automaticamente l'accoglimento tacito quando il rinnovo presuppone una valutazione discrezionale e una nuova istruttoria, soprattutto in presenza di interessi pubblici rilevanti quali la sicurezza della circolazione stradale, la pianificazione del territorio e la corretta utilizzazione del suolo pubblico. La scadenza della precedente autorizzazione non attribuisce al titolare un'aspettativa giuridicamente tutelata al rinnovo. Il TAR ha invece accolto il motivo relativo al difetto di motivazione e di istruttoria. Sebbene i dinieghi indicassero ragioni riferite a ciascun impianto, non chiarivano adeguatamente come fossero state calcolate le distanze dalle intersezioni e dalla segnaletica stradale né quale fosse l'effettiva collocazione degli impianti rispetto agli assi viari. L'insufficienza motivazionale era particolarmente significativa perché la ricorrente aveva prodotto documentazione fotografica e asseverazioni tecniche potenzialmente idonee a mettere in discussione gli accertamenti comunali. Il Comune avrebbe dovuto svolgere un contraddittorio tecnico e un sopralluogo, anche in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ma non ha proceduto al riesame né ha collaborato all'accertamento disposto dal giudice. Tale condotta è stata valutata, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., come elemento dal quale desumere argomenti di prova a favore della ricorrente. L'annullamento comporta il riesercizio del potere da parte del Comune, che dovrà istruire nuovamente le istanze alla luce dei rilievi della sentenza e degli eventuali elementi sopravvenuti. Le spese sono state parzialmente compensate e, per la restante parte, poste a carico del Comune, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 20 l. 241/1990

    Il silenzio-assenso non opera automaticamente per ogni procedimento a istanza di parte; occorre che il contenuto dell'eventuale provvedimento favorevole sia individuabile e che la discrezionalità amministrativa sia assente o limitata.

  • art. 21, comma 2, Regolamento comunale del piano degli impianti pubblicitari

    Prevede il termine di sessanta giorni richiamato dalla ricorrente per la definizione delle istanze di rinnovo, ma il suo decorso non determina il silenzio-assenso quando il rinnovo richiede una valutazione discrezionale e una nuova istruttoria.

  • artt. 1 e 3 l. 241/1990

    Impongono il rispetto dei principi dell'azione amministrativa e un'adeguata motivazione del provvedimento; nel caso concreto il Comune non ha esplicitato in modo verificabile i calcoli delle distanze e l'ubicazione degli impianti.

  • art. 16 P.G.I.P. del Comune di Foggia

    Disciplina le distanze e le modalità di collocazione degli impianti pubblicitari; l'Amministrazione doveva applicarne le prescrizioni mediante accertamenti puntuali e motivati.

  • art. 17 P.G.I.P. del Comune di Foggia

    Richiamato nel contraddittorio sulla collocazione degli impianti e sui divieti di posizionamento, senza che il Comune ne abbia dimostrato in modo adeguato l'effettiva violazione.

  • art. 116, comma 2, c.p.c.

    L'inottemperanza dell'Amministrazione agli incombenti istruttori disposti dal giudice può consentire di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale, secondo prudente apprezzamento.

  • artt. 822, 823, comma 2, e 824 c.c.

    La natura indisponibile delle strade, delle relative pertinenze e del suolo pubblico giustifica l'esercizio di un nuovo potere autoritativo al momento della richiesta di rinnovo della concessione.

Massime di principio

  • Il rinnovo di un'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, alla scadenza del precedente titolo, costituisce un nuovo esercizio del potere amministrativo e non integra una posizione di affidamento tutelato al rinnovo automatico.
  • Il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del termine procedimentale quando il rilascio o il rinnovo del titolo richiede una valutazione discrezionale, una nuova istruttoria e la ponderazione di interessi pubblici rilevanti, quali la sicurezza stradale e la pianificazione dell'uso del suolo pubblico.
  • Il diniego di rinnovo di un'autorizzazione per impianti pubblicitari deve indicare in modo concreto e verificabile le ragioni ostative riferite al singolo impianto, comprese la localizzazione, le distanze dalle intersezioni e dalla segnaletica e il rapporto con gli assi stradali; il mero richiamo a prescrizioni generali non è sufficiente quando l'interessato abbia prodotto elementi tecnici contrari.
  • Quando il privato produca nel procedimento rilievi fotografici e asseverazioni tecniche idonei a contestare le ragioni ostative, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva, eventualmente mediante sopralluogo e contraddittorio tecnico, prima di adottare il diniego.
  • L'Amministrazione è tenuta a collaborare agli adempimenti istruttori disposti dal giudice amministrativo non solo in quanto parte processuale, ma anche in quanto autorità pubblica; l'ingiustificata inosservanza dell'ordine istruttorio può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
  • L'annullamento del diniego per difetto di motivazione e istruttoria non comporta il riconoscimento del diritto al rinnovo, ma impone all'Amministrazione il riesercizio del potere mediante una nuova istruttoria conforme ai rilievi della sentenza.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSilenzio della pubblica amministrazione

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