Sentenza del 29/11/2019 n. 31335 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rettifica della rendita catastale di un complesso immobiliare industriale. A seguito di una dichiarazione DOCFA presentata dalla società nel 2005, con proposta di categoria catastale D/1 e rendita di 583.966 euro, l'Amministrazione aveva attribuito una rendita maggiore, pari a 678.799 euro. La società aveva contestato l'avviso sostenendo, tra l'altro, il difetto di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione, ritenendo insufficientemente motivato il provvedimento di rettifica, in particolare quanto agli elementi rilevati durante il sopralluogo. In Cassazione l'Agenzia aveva denunciato l'omesso esame della cessazione della materia del contendere, il difetto di motivazione della sentenza e l'erronea interpretazione della disciplina sulla rettifica delle rendite oltre il termine di dodici mesi.
La decisione
Nel corso del giudizio di Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha rinunciato al ricorso, richiamando accordi transattivi intervenuti con la contribuente. Poiché la rinuncia è stata notificata alla controparte e non è stata da questa contestata, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, come previsto nell'atto di rinuncia. La Corte non ha quindi deciso nel merito le questioni relative alla motivazione dell'accertamento catastale, al termine di dodici mesi per la rettifica e alla cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo.
La rinuncia al ricorso per Cassazione, se ritualmente effettuata e non opposta dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio senza una decisione sulle questioni di merito.
Art. 112 c.p.c.
È richiamato dall'Amministrazione in relazione all'omesso esame, da parte della CTR, della domanda di cessazione della materia del contendere.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49 e 61
Sono richiamati per la disciplina dell'impugnazione e del giudizio tributario d'appello, con riferimento alla questione non esaminata della cessazione della materia del contendere.
D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3
La norma disciplina il termine di dodici mesi per la verifica e l'eventuale rettifica della rendita proposta con procedura DOCFA. L'Agenzia sosteneva che tale termine fosse ordinatorio e non perentorio, ma la Cassazione non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'estinzione del processo.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5, 9 e 10
Sono richiamati dall'Amministrazione in relazione alla formazione, determinazione e rettifica delle rendite catastali.
D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8, 30 e 40
Sono richiamati in materia di classamento e determinazione della rendita catastale.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia formalmente al ricorso per Cassazione e la controparte non si oppone, il processo viene normalmente dichiarato estinto senza una pronuncia sulle questioni di merito.
- La rinuncia può intervenire anche in seguito ad accordi transattivi; in tal caso le spese possono essere compensate se ciò è previsto nell'accordo o nell'atto di rinuncia.
- L'estinzione del processo non equivale a una vittoria nel merito: non stabilisce definitivamente se l'atto catastale fosse legittimo o illegittimo e non crea, su tali questioni, un principio generale applicabile automaticamente ad altri casi.
- Gli atti di rettifica della rendita catastale devono essere adeguatamente motivati, indicando gli elementi concreti posti a fondamento della maggiore rendita, compresi quelli eventualmente emersi durante il sopralluogo.
- La questione se il termine di dodici mesi previsto per la rettifica della rendita DOCFA sia ordinatorio o perentorio deve essere valutata alla luce della giurisprudenza applicabile al caso concreto; in questa decisione non è stata risolta perché il giudizio si è estinto.
- La presentazione di una nuova dichiarazione DOCFA o la modifica della situazione catastale può incidere sull'interesse alla prosecuzione del giudizio, ma la cessazione della materia del contendere deve essere verificata e dichiarata dal giudice in relazione all'effettiva sopravvenuta inutilità della decisione.
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