Cassazione Civile, Ordinanza n. 36412/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cittadino)
La controversia
Un ente locale ha impugnato per cassazione la sentenza del tribunale che aveva annullato un verbale elevato dalla polizia municipale per eccesso di velocità. Il giudice di merito aveva ritenuto non provata dall'amministrazione l'esistenza del provvedimento che, in deroga ai limiti ordinari, aveva fissato il limite di 60 km/h nel tratto stradale interessato. Nel ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2700 c.c., sostenendo che il verbale dovesse fare piena prova della circostanza dell'esistenza del limite di velocità, anche alla luce della segnaletica presente sul posto. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza, lamentando contraddittorietà e illogicità per avere il tribunale attribuito efficacia probatoria alla segnaletica di preavviso dell'autovelox ma non anche alla prova dell'esistenza del limite di velocità. La resistente ha depositato controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che l'indicazione nel verbale del limite di velocità non prova di per sé l'esistenza del provvedimento amministrativo derogatorio necessario a rendere legittimo quel limite, né tale provvedimento può ritenersi implicito nella mera presenza della segnaletica. La Corte ha quindi confermato l'impostazione del tribunale secondo cui, per la validità della contestazione di eccesso di velocità in presenza di un limite speciale, è necessaria la prova del provvedimento autoritativo che ha introdotto il limite e della sua pubblicizzazione tramite segnaletica. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, cod. strada
È la norma violata nel verbale di contestazione; la sua applicazione presuppone la legittima esistenza del limite di velocità speciale contestato.
art. 2700 c.c.
L'efficacia fidefacente del verbale non si estende alla prova dell'esistenza del provvedimento amministrativo che istituisce il limite derogatorio, se tale dato non risulta in modo specifico dal verbale.
art. 366-bis c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi della disposizione processuale richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di contestazione di una violazione per superamento di un limite di velocità speciale o derogatorio, l'amministrazione deve provare l'esistenza del provvedimento dell'autorità competente che ha introdotto quel limite; la sola segnaletica stradale non è sufficiente a dimostrarne la legittimità.
- L'indicazione contenuta nel verbale di accertamento circa la presenza di un certo limite di velocità non ha, da sola, efficacia probatoria dell'esistenza del provvedimento amministrativo presupposto, quando tale indicazione è generica e non consente di desumere quel titolo.
- L'efficacia probatoria privilegiata del verbale ex art. 2700 c.c. riguarda i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non supplisce alla prova dell'atto amministrativo presupposto necessario a legittimare la prescrizione violata.
- Ai fini della validità di prescrizioni stradali derogatorie dei limiti ordinari, occorre una fattispecie complessa composta dal provvedimento dell'autorità e dalla sua pubblicizzazione mediante segnaletica conforme; la sola apposizione del segnale non rende automaticamente provata la prescrizione.
- Quando il giudice di merito accerti la mancata prova del provvedimento autorizzativo, la censura in cassazione che si limiti a valorizzare il contenuto del verbale o la presenza della segnaletica è destinata a non superare il rilievo di insufficienza probatoria.
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