Cassazione Penale, Ordinanza n. 02013/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità del motivo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, tale conseguenza economica è dovuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 391-ter c.p. Il motivo dedotto atteneva alla pretesa assenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la doglianza era formulata in termini del tutto generici, senza una concreta critica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 391-ter c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha però investito nel merito la sussistenza del reato, ma soltanto il diniego delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente attraverso la censura sul diniego delle attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito perché il motivo è ritenuto generico.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, assenza qui esclusa.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a enunciare la doglianza senza una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La censura relativa al diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi con le argomentazioni svolte dal giudice di merito; la mera affermazione dell'assenza di motivazione non è sufficiente se non si indicano puntualmente i vizi della decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01946/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01947/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01948/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01949/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01975/2026 del 19/01/2026
- ordinanza_penale · 19 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01977/2026 del 19/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →