Sentenza n. 8338/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento dei seguenti atti: - A) Decreto Ministeriale n.83 del 10/10/08, recante linee guida per l’attuazione del D.M. 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); B) Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, Regolamento recante «Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27» quale atto generale presupposto al provvedimento sub C); C) Determinazione di cui alla Nota prot.n. AOODRBA 8183 del 26/08/25 (doc.1), dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Direzione Generale, Ufficio II – Ordinamenti Scolastici – Istruzione non statale, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alla classe collaterale V^ sez. B) dell’Istituto Tecnico Economico, Amministrazione, Finanza e Marketing, attivata per il corrente anno scolastico 2025/2026 e, contestualmente, decretata l’invalidità degli esami di idoneità eseguiti al termine dell’anno scolastico 2024/25 dai candidati che abbiano recuperato più di due anni; D) Nota prot.n. AOODRBA 6610 del 7/7/25 (doc.2), avente ad oggetto “DL n. 45/2025, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2025 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 - Novità legislative Scuole Paritarie” laddove interpretata nel senso attribuitole dall’USR resistente; E) Nota prot.n. AOODRBA 8364 del 2/9/25 (doc.3), recante richiesta di integrazione documentale in ordine agli esami di idoneità; F) Nota prot.n. AOODRBA 8593 del 9/9/25 (doc.4), con la quale l’USR, reiterando il contenuto della precedente nota prot.n. AOODRBA8183 del 25/08/25 ha ribadito l’invalidità degli esami di idoneità espletati nell’anno scolastico 2024/25; G) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di riconoscimento della parità scolastica per una classe collaterale terminale pomeridiana e determinazione relativa all'invalidità di esami di idoneità
Esito
Favorevole al ricorrente (scuola paritaria)
Prevale il privato
La controversia
L'istituto ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della parità scolastica per una classe collaterale terminale pomeridiana, deducendo che gli iscritti erano studenti lavoratori, impossibilitati a frequentare le lezioni mattutine. Ha impugnato il diniego dell'USR, nonché gli atti generali ministeriali presupposti e gli atti connessi, deducendo: violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi e conseguente lesione del contraddittorio procedimentale; violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost., della disciplina sulla parità scolastica e delle norme sugli esami; difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il limite previsto dal punto 4.8 del d.m. n. 83/2008 per l'attivazione di una sola classe collaterale non fosse applicabile agli studenti lavoratori e che l'amministrazione avesse illegittimamente negato la classe senza valutare la loro condizione, la precedente scolarità e l'impossibilità di frequenza mattutina. È stata inoltre contestata la declaratoria di invalidità degli esami di idoneità svolti nell'anno scolastico 2024/2025, ritenuta fondata su una novella legislativa applicabile soltanto dall'anno scolastico 2025/2026. L'amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Lazio e ha successivamente dichiarato di non procedere all'annullamento degli esami di idoneità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che erano stati impugnati anche atti amministrativi generali ministeriali, in particolare il d.m. n. 83/2008, posto a fondamento del provvedimento dell'USR. Nel merito ha accolto il ricorso, ritenendo assorbente la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990. L'amministrazione aveva concluso il procedimento senza comunicare previamente i motivi ostativi, impedendo alla scuola di rappresentare le proprie ragioni prima dell'adozione del diniego. Il vizio non era meramente formale, poiché il contraddittorio avrebbe potuto incidere sull'esito: occorreva approfondire la presenza di studenti lavoratori, la loro precedente scolarità e l'impossibilità di frequentare in orario mattutino. Il giudice ha inoltre richiamato il principio secondo cui il limite alla costituzione di una sola classe collaterale, previsto dal punto 4.8 del d.m. n. 83/2008 per le classi terminali e riferito agli studenti ordinari non lavoratori, non preclude in assoluto l'attivazione di ulteriori classi singole quando ricorrano comprovate esigenze di studenti lavoratori. È stato annullato il diniego limitatamente alla parte concernente l'attivazione della classe collaterale VB per l'anno scolastico 2025/2026, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Quanto alla contestata invalidità degli esami di idoneità, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'amministrazione aveva chiarito di non procedere al loro annullamento. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La previsione [...] risponde all’esigenza di rendere noto prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole [...] l’avviso dell’amministrazione, onde consentire al soggetto [...] di confutarle nell’ambito del procedimento amministrativo.
Nei procedimenti avviati su istanza di parte, l'amministrazione deve comunicare compiutamente i motivi ostativi prima del diniego, consentendo un confronto effettivo. Se l'interessato presenta osservazioni, il provvedimento finale deve confutarle, ove ancora negativo; l'adempimento non può ridursi a una formalità sterile.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 10-bis quale fondamento delle garanzie partecipative; la decisione accoglie specificamente la censura relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis.
art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000
La disposizione è richiamata quale base normativa della facoltà di attivazione della classe collaterale; la sua applicazione deve essere coordinata con la valutazione delle esigenze degli studenti lavoratori.
punto 4.8 d.m. n. 83/2008
Il limite alla costituzione di una sola classe collaterale nelle classi terminali opera, secondo il principio richiamato dal TAR, nelle ipotesi ordinarie di studenti non lavoratori e non preclude, in presenza di esigenze giustificate, l'istituzione eccezionale di ulteriori classi singole per studenti lavoratori.
art. 192, comma 4, d.lgs. 297/1994
Richiamato tra le norme dedotte a sostegno della contestazione relativa agli esami di idoneità; la questione è stata definita mediante cessazione della materia del contendere.
art. 5, comma 3, d.l. n. 45/2025, convertito dalla l. n. 79/2025
La norma era stata indicata dall'amministrazione quale fondamento della contestata invalidità degli esami di idoneità; la relativa questione non è stata decisa nel merito perché l'amministrazione ha dichiarato di non procedere all'annullamento degli esami.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi viola l'art. 10-bis della l. 241/1990 quando priva l'interessato della possibilità di interloquire su questioni potenzialmente decisive e di incidere sull'esito del procedimento; il vizio non è meramente formale se un effettivo contraddittorio avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
- L'adempimento previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990 richiede che l'amministrazione esponga compiutamente i motivi ostativi e, nel provvedimento finale eventualmente negativo, confuti le osservazioni dell'interessato; la comunicazione non può tradursi in un passaggio meramente rituale.
- Il limite alla costituzione di una sola classe collaterale terminale previsto dalla disciplina ministeriale sulla parità scolastica riguarda le ipotesi ordinarie e non impedisce, in presenza di esigenze concretamente verificate e adeguatamente giustificate, l'attivazione eccezionale di ulteriori classi singole per studenti lavoratori.
- Quando il provvedimento impugnato contiene più determinazioni autonome e l'amministrazione, nelle more del giudizio, elimina gli effetti contestati relativamente a una di esse, la relativa domanda può essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, mentre il giudizio prosegue sulle altre determinazioni.
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