Cassazione Civile, Ordinanza n. 25152/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società e la persona fisica coinvolta hanno impugnato davanti al giudice tributario gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA alla società per l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo gli atti congruamente motivati e gli indizi dell’inesistenza delle operazioni gravi, precisi e concordanti, senza che i contribuenti avessero fornito prova contraria. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione e violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 2709 c.c.; (2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla dedotta illegittimità degli avvisi per motivazione per relationem e mancata allegazione di atti richiamati; (3) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 53 Cost. per avere negato la deducibilità di costi che si assumevano inerenti a ricavi effettivamente prodotti; (4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla richiesta di sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito di un parallelo processo penale, poi concluso con assoluzione. È stata inoltre proposta istanza di sospensione dell’atto impugnato/sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione formulata nel ricorso per cassazione, osservando che la sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 è proponibile solo davanti alla CTP e che, comunque, in cassazione non può chiedersi la sospensione dell’esecuzione della sentenza nei modi indicati; ha poi esaminato i motivi di ricorso rigettandoli o dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e dava conto degli indizi valorizzati e della mancata prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nei gradi di merito, senza adeguata trascrizione o produzione degli atti necessari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: i costi erano stati esclusi non per difetto di inerenza, ma perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ha ribadito che l’esistenza dell’operazione è precondizione dell’inerenza e che, per operazioni inesistenti, non sorge il diritto alla detrazione/deduzione. Il quarto motivo è stato respinto perché nel contenzioso tributario la pendenza del giudizio penale non impone la sospensione del processo tributario, non operando automaticamente il vincolo del giudicato penale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
art. 47 d.lgs. 546/1992
L’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato è proponibile solo dinanzi alla commissione tributaria provinciale; non è ammissibile riproporla in cassazione come richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.
art. 373 c.p.c.
Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza; la sospensione può essere chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non alla Corte di cassazione.
art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti dei vizi denunciabili; la Corte ha escluso sia la motivazione apparente sia l’omesso esame del fatto decisivo.
art. 7 l. 212/2000
La motivazione dell’atto/sentenza deve consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico; nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.
art. 2709 c.c.
Richiamato in relazione alla censura sulla motivazione, senza che la Corte ravvisasse violazione nella valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi presuppone la loro riconducibilità ad operazioni esistenti e inerenti; costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili.
art. 53 Cost.
La censura sulla capacità contributiva è stata respinta perché il disconoscimento dei costi deriva dall’inesistenza delle operazioni, non da un illegittimo superamento del principio di inerenza.
art. 295 c.p.c.
Nel processo tributario non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio penale parallelo.
art. 654 c.p.p.
Il giudicato penale non spiega automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario.
art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario operano limiti probatori propri e possono valere anche le presunzioni, non essendo necessario attendere l’esito del processo penale.
art. 20 d.lgs. 74/2000
È richiamato a sostegno del principio per cui il processo tributario non va sospeso automaticamente per la pendenza del penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, nei limiti risultanti dal testo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria di merito è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare gli elementi di fatto e di prova posti a base della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario un’esposizione analitica se non è superata la soglia del minimo costituzionale.
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve offrire prova concreta dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente una mera contestazione astratta.
- La deducibilità dei costi presuppone anzitutto l’esistenza dell’operazione che li genera: se il costo è riferito a un’operazione oggettivamente inesistente, viene meno il necessario nesso con l’attività d’impresa e non può parlarsi di inerenza in senso giuridicamente rilevante.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di merito senza dimostrare, tramite gli atti processuali rilevanti, che la questione sia stata ritualmente proposta nei precedenti gradi.
- Nel contenzioso tributario la pendenza o la definizione del giudizio penale relativo ai medesimi fatti non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario, poiché il giudicato penale non ha efficacia vincolante piena e il giudice tributario conserva autonomia valutativa entro i limiti probatori propri del rito tributario.
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