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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25152/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società e la persona fisica coinvolta hanno impugnato davanti al giudice tributario gli avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2006 e 2007, con cui venivano recuperate maggiori IRES, IRAP e IVA alla società per l’utilizzo di fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva respinto i ricorsi e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo gli atti congruamente motivati e gli indizi dell’inesistenza delle operazioni gravi, precisi e concordanti, senza che i contribuenti avessero fornito prova contraria. In Cassazione sono stati proposti quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa motivazione e violazione dell’art. 7 l. 212/2000 e dell’art. 2709 c.c.; (2) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla dedotta illegittimità degli avvisi per motivazione per relationem e mancata allegazione di atti richiamati; (3) violazione dell’art. 109 TUIR e dell’art. 53 Cost. per avere negato la deducibilità di costi che si assumevano inerenti a ricavi effettivamente prodotti; (4) omesso esame del fatto decisivo relativo alla richiesta di sospensione del giudizio tributario in attesa dell’esito di un parallelo processo penale, poi concluso con assoluzione. È stata inoltre proposta istanza di sospensione dell’atto impugnato/sentenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza di sospensione formulata nel ricorso per cassazione, osservando che la sospensione ex art. 47 d.lgs. 546/1992 è proponibile solo davanti alla CTP e che, comunque, in cassazione non può chiedersi la sospensione dell’esecuzione della sentenza nei modi indicati; ha poi esaminato i motivi di ricorso rigettandoli o dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la motivazione della CTR, pur sintetica, superava il minimo costituzionale e dava conto degli indizi valorizzati e della mancata prova contraria. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non risultante trattata nei gradi di merito, senza adeguata trascrizione o produzione degli atti necessari. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi: i costi erano stati esclusi non per difetto di inerenza, ma perché riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ha ribadito che l’esistenza dell’operazione è precondizione dell’inerenza e che, per operazioni inesistenti, non sorge il diritto alla detrazione/deduzione. Il quarto motivo è stato respinto perché nel contenzioso tributario la pendenza del giudizio penale non impone la sospensione del processo tributario, non operando automaticamente il vincolo del giudicato penale. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Norme richiamate

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    L’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato è proponibile solo dinanzi alla commissione tributaria provinciale; non è ammissibile riproporla in cassazione come richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

  • art. 373 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza; la sospensione può essere chiesta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non alla Corte di cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati scrutinati nei limiti dei vizi denunciabili; la Corte ha escluso sia la motivazione apparente sia l’omesso esame del fatto decisivo.

  • art. 7 l. 212/2000

    La motivazione dell’atto/sentenza deve consentire la ricostruzione del percorso logico-giuridico; nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 2709 c.c.

    Richiamato in relazione alla censura sulla motivazione, senza che la Corte ravvisasse violazione nella valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi presuppone la loro riconducibilità ad operazioni esistenti e inerenti; costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili.

  • art. 53 Cost.

    La censura sulla capacità contributiva è stata respinta perché il disconoscimento dei costi deriva dall’inesistenza delle operazioni, non da un illegittimo superamento del principio di inerenza.

  • art. 295 c.p.c.

    Nel processo tributario non ricorrono i presupposti per la sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio penale parallelo.

  • art. 654 c.p.p.

    Il giudicato penale non spiega automaticamente efficacia vincolante nel giudizio tributario.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario operano limiti probatori propri e possono valere anche le presunzioni, non essendo necessario attendere l’esito del processo penale.

  • art. 20 d.lgs. 74/2000

    È richiamato a sostegno del principio per cui il processo tributario non va sospeso automaticamente per la pendenza del penale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo finale in tema di contributo unificato, nei limiti risultanti dal testo.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza tributaria di merito è sufficiente quando, pur sintetica, consente di individuare gli elementi di fatto e di prova posti a base della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è necessario un’esposizione analitica se non è superata la soglia del minimo costituzionale.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti; il contribuente deve offrire prova concreta dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non essendo sufficiente una mera contestazione astratta.
  • La deducibilità dei costi presuppone anzitutto l’esistenza dell’operazione che li genera: se il costo è riferito a un’operazione oggettivamente inesistente, viene meno il necessario nesso con l’attività d’impresa e non può parlarsi di inerenza in senso giuridicamente rilevante.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di merito senza dimostrare, tramite gli atti processuali rilevanti, che la questione sia stata ritualmente proposta nei precedenti gradi.
  • Nel contenzioso tributario la pendenza o la definizione del giudizio penale relativo ai medesimi fatti non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario, poiché il giudicato penale non ha efficacia vincolante piena e il giudice tributario conserva autonomia valutativa entro i limiti probatori propri del rito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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