Cassazione Civile, Ordinanza n. 30659/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto nominato nel 2002 Presidente del Collegio dei revisori dei conti di un ente regionale ha convenuto la Regione e l'ente dinanzi al Tribunale chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivatogli dalla decadenza anticipata dall'incarico per effetto della legge regionale abruzzese n. 27 del 2005, che aveva introdotto un meccanismo di spoil system anche per gli organi di vertice e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione. In appello ha riproposto le stesse doglianze: inapplicabilità della legge all'ente perché ente pubblico economico autonomo; contrasto della legge con il diritto eurounitario e con i principi di indipendenza degli organi di controllo; richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale della norma transitoria; illegittimità del decreto del Presidente del Consiglio regionale che aveva nominato il nuovo collegio dopo il decorso del termine di 45 giorni; conseguente domanda risarcitoria per perdita dell'indennità e pregiudizio all'immagine professionale. La Corte d'appello ha rigettato il gravame ritenendo l'ente soggetto al controllo regionale e, soprattutto, valorizzando la sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2016, che aveva dichiarato l'illegittimità della norma regionale in parte qua, ma senza effetti utili nel caso concreto poiché alla data della pronuncia era già scaduto il termine naturale dell'incarico e non era più ravvisabile un danno risarcibile. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto un omesso esame di fatto decisivo e la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., sostenendo che la Regione e l'ente avevano emanato e applicato la legge regionale in contrasto con il diritto UE e con il principio di indipendenza dei revisori, e che la Corte di merito avrebbe dovuto considerare tale violazione e interpretare la norma in senso costituzionalmente e comunitariamente orientato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con entrambe le rationes decidendi della sentenza impugnata: da un lato, non censurava la statuizione secondo cui l'ente rientrava tra quelli dipendenti dalla Regione; dall'altro, non attaccava in modo specifico l'interpretazione data dalla Corte d'appello al giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 20 del 2016. Inoltre, la doglianza di violazione di legge è stata reputata inammissibile perché indirizzata non contro la sentenza di appello, ma contro la condotta della Regione e del giudice di primo grado; la censura di omesso esame è stata parimenti inammissibile perché non riguardava un fatto storico, ma una questione giuridica di contrasto con norme costituzionali ed eurounitarie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, L.R. Abruzzo n. 27 del 2005
norma transitoria sullo spoil system
la Corte di merito ne ha ritenuto l'applicabilità anche al Collegio dei revisori dell'ente dipendente dalla Regione; la Cassazione non ha sindacato tale ricostruzione per difetto di specifica censura
art. 1, comma 2, L.R. Abruzzo n. 27 del 2005
a regime, le nomine degli organi di vertice di amministrazione e di controllo degli enti dipendenti dalla Regione avevano una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale
è stata letta come comprensiva dell'ente coinvolto, sulla base della sua soggezione al controllo regionale
art. 97 Cost.
richiamato come parametro costituzionale in tema di incompatibilità con meccanismi di decadenza automatica sganciati da valutazioni sui risultati, ma la Cassazione ha rilevato che la censura non investiva correttamente la decisione impugnata
art. 117, primo comma, Cost.
invocato dal ricorrente per il contrasto della normativa regionale con il diritto eurounitario; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non riferita a un fatto storico ma a una questione giuridica
art. 360, n. 3, c.p.c.
il vizio di violazione di legge deve essere dedotto contro la sentenza impugnata, non contro la condotta delle parti o del giudice di primo grado
art. 360, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni giuridiche
art. 366, n. 4, c.p.c.
il ricorso che non si confronta con la ratio decidendi integra un 'non motivo' e comporta inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Sentenza Corte cost. n. 20 del 2016
considerata dalla Corte territoriale come declaratoria di illegittimità costituzionale estensibile anche al Collegio dei revisori; la Cassazione ha preso atto dell'interpretazione ma non l'ha rivista per difetto di specifica censura
Sentenza Corte cost. n. 233 del 2006
richiamata come precedente che aveva escluso in astratto la fondatezza della questione, ma non impediva valutazioni in concreto su specifiche figure apicali
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, poiché il motivo deve contenere una critica specifica della decisione e non una generica riproposizione delle tesi di merito.
- La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve avere ad oggetto un preciso accadimento storico o una circostanza fattuale, non una questione di diritto, un'argomentazione difensiva o il preteso contrasto con norme costituzionali o eurounitarie.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è configurabile solo se imputato alla sentenza impugnata; non è ammissibile quando la censura è indirizzata esclusivamente contro la condotta della controparte o contro la sentenza di primo grado.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma regionale non comporta automaticamente il sorgere di un diritto al risarcimento del danno: occorre verificare in concreto il nesso tra la norma applicata e un pregiudizio risarcibile, nonché la permanenza dell'incarico alla data della pronuncia costituzionale.
- In presenza di una questione di applicabilità di una norma regionale a specifiche figure apicali o di controllo, il giudice di merito deve prima verificare il perimetro soggettivo della disposizione e poi, solo se del caso, la sua compatibilità costituzionale o eurounitaria.
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