Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/02/2015 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Riscossione tributi erariali indiretti - Ipotecari e catastali - Registrazione atti - Trust - Trascrizione e voltura catastale - Tassa proporzionale - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate contestava la tassazione effettuata dal notaio in sede di registrazione dell’atto istitutivo di trust, ritenendo dovute le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell’1%. Secondo l’Ufficio, il trasferimento dei beni immobili dal disponente al trustee e la costituzione di un vincolo di destinazione avrebbero integrato un trasferimento immobiliare imponibile ai sensi dell’art. 2, commi 47-49, del D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006, nonché dell’art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990. Il contribuente sosteneva invece che il trasferimento al trustee fosse strumentale e temporaneo, senza arricchimento definitivo né trasferimento effettivo della ricchezza ai beneficiari, con conseguente applicazione delle imposte in misura fissa.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha riconosciuto che il trust comporta un trasferimento formale della proprietà al trustee, ma ha valorizzato la segregazione patrimoniale prevista dall’art. 2 della Convenzione dell’Aja e la natura temporanea, condizionata e funzionale della proprietà del trustee. Poiché i beni restano separati dal patrimonio personale del trustee e sono destinati al raggiungimento dello scopo del trust, le formalità di trascrizione e voltura catastale non sono state ritenute assimilabili a un trasferimento immobiliare definitivo soggetto a imposta proporzionale. È stata quindi ritenuta corretta l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 2645-ter codice civile

    La norma consente la trascrizione degli atti pubblici con cui viene costituito, su beni immobili o mobili registrati, un vincolo di destinazione finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela.

    Il vincolo di destinazione determina la separazione dei beni dal restante patrimonio del disponente o del titolare, rendendo il vincolo opponibile ai terzi attraverso la trascrizione.

  • Art. 2 della Convenzione dell’Aja, ratificata con legge n. 364/1989

    I beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee.

    La segregazione patrimoniale è una caratteristica essenziale del trust: il trustee esercita formalmente la proprietà, ma i beni sono vincolati allo scopo del trust e non si confondono con il suo patrimonio personale.

  • Art. 2, commi 47-49, D.L. n. 262/2006, convertito dalla legge n. 286/2006

    L’imposta si applica anche alla costituzione dei vincoli di destinazione.

    L’Agenzia delle Entrate ha invocato questa disciplina per sostenere l’imponibilità proporzionale del trust; la Commissione, tuttavia, non ha ritenuto sufficiente la mera costituzione del vincolo per applicare l’imposta proporzionale in assenza di un trasferimento definitivo di ricchezza.

  • Art. 1 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990

    La disposizione prevede in via generale l’imposizione proporzionale per i trasferimenti immobiliari. Nel caso esaminato, però, il trasferimento al trustee è stato considerato strumentale, temporaneo e limitato dallo scopo del trust, sicché le formalità sono state assoggettate a imposta fissa.

  • Art. 10 del D.Lgs. n. 347/1990

    La norma è stata richiamata dall’Ufficio quale base per la tassazione delle formalità ipotecarie e catastali, ma la Commissione ha escluso l’applicazione dell’aliquota proporzionale perché il trasferimento al trustee non produce un effetto di arricchimento definitivo.

Massime di principio

  • Nel trust, il trasferimento dei beni al trustee può essere considerato strumentale e non definitivo quando il trustee riceve i beni per amministrarli secondo uno scopo prestabilito e i beni restano segregati dal suo patrimonio personale.
  • La mera intestazione formale dell’immobile al trustee non implica necessariamente l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale: occorre verificare se vi sia un trasferimento definitivo della ricchezza o soltanto un vincolo temporaneo e funzionale.
  • Quando l’atto di trust non attribuisce immediatamente ai beneficiari la proprietà definitiva e prevede un successivo trasferimento al termine del trust, la tassazione delle formalità iniziali può essere ricondotta alla misura fissa, secondo l’orientamento espresso nella sentenza.
  • La segregazione patrimoniale e la destinazione dei beni a uno scopo specifico sono elementi centrali per distinguere un trasferimento effettivo da un trasferimento meramente fiduciario o gestorio.
  • La qualificazione fiscale deve essere effettuata esaminando concretamente l’atto: durata del trust, poteri del trustee, diritti dei beneficiari, momento del trasferimento finale e presenza o assenza di un immediato arricchimento patrimoniale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.