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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10661/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva riformato la decisione del Tribunale di Udine condannando Corallo per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di Presidente della "Coop. sette - società cooperativa". Il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) vizi della motivazione e metodo induttivo/ipotetico nella prova dell'occultamento delle scritture contabili, rilevando che non avrebbe ricevuto l'invito postale e che, una volta informato, avrebbe indicato il luogo delle scritture; (2) carenza di prova del dolo, sostenendo che l'interesse sarebbe stato quello contrario (far emergere fatture false per minor imponibile) e che, in mancanza del dolo, il reato andava derubricato a bancarotta semplice; (3) mancato riconoscimento del vincolo di continuazione con precedenti reati (sentenza Corte d'appello Trieste 13/11/2014), per omessa acquisizione della sentenza definitiva e per una motivazione contraddittoria sul punto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Sulla prima censura ha dichiarato il motivo malamente impostato e aspecifico, ricordando l'onere del ricorrente di circostanziare i vizi della motivazione; ha ritenuto inoltre che la Corte territoriale abbia logicamente motivato l'irrilevanza della mancata ricezione della raccomandata, poiché Corallo era stato comunque informato e non ha effettivamente consegnato o documentato le scritture, avendo anzi manifestato in sede fiscale la volontà di non esibirle. Sul secondo motivo ha considerato infondato il dubbio circa il dolo, richiamando l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui il comportamento era idoneo a realizzare la volontà di occultare fatture e rendite, nonché di proseguire operazioni nonostante la liquidazione. Sul terzo motivo ha ritenuto corretto il diniego di riconoscimento della continuazione: il ricorrente non aveva allegato le copie delle sentenze invocate e la giurisprudenza prevalente impone l'obbligo, in sede di cognizione, di produrre i provvedimenti rilevanti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (e degli oneri accessori risultanti dalla pronuncia).

Norme richiamate

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Richiamata nella motivazione di merito con riferimento alla durata delle pene accessorie; non oggetto di censura specifica in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ricorda i limiti di questa norma nel censire i vizi della motivazione e sottolinea l'onere del ricorrente di specificare qual è il difetto (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) per evitare aspecificità e inammissibilità

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma sul vincolo di continuazione; la Corte ha esaminato la domanda di riconoscimento della continuazione e ha ritenuto corretto il rigetto dovuto alla mancata allegazione delle sentenze necessarie

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte precisa che l'art. 186 disp. att. è norma riferita all'esecuzione e non si applica al giudizio di cognizione per permettere la mera indicazione degli estremi delle sentenze da acquisire d'ufficio; dunque in cognizione la parte deve allegare le copie

  • art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.

    Richiamato negli argomenti sulla sospensione dei termini di prescrizione: l'acquisizione d'ufficio delle sentenze richiesta dalla parte potrebbe impedire la sospensione e allungare i tempi, argomento usato per motivare la scelta interpretativa

  • Giurisprudenza della Cassazione (più sentenze richiamate)

    tra le più recenti: Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo; Sez. 3, n. 41063 del 25/06/2019 Losco; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018 Lipari; Sez. 6, n. 19487 del 06/02/2018 Brunitto; Sez. 6, n. 51689 del 13/10/2017 Gilardi; Sez. 5, n. 9277 del 17/12/2014 Infantolino; Sez. 5, n. 2795 del 22/10/2014 Recalcati

    La Corte si allinea all'orientamento prevalente secondo cui, nella fase di cognizione, chi invoca la continuazione deve allegare copia delle sentenze rilevanti; l'indicazione mero degli estremi non è sufficiente

Massime di principio

  • Quando si censura la motivazione in cassazione bisogna indicare esattamente quale tipo di vizio si denuncia (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e riferirlo a parti precise della decisione; le censure generiche o aggregate sono spesso inammissibili
  • La mancata ricezione di una comunicazione non è di per sé sufficiente a esonerare l'imputato dall'obbligo di collaborare: rileva se è provato che l'imputato non è stato effettivamente messo in condizione di adempiere o se ha tempestivamente fornito la documentazione quando informato
  • Il dolo (nella fattispecie bancarotta fraudolenta documentale) può essere desunto da comportamenti omissivi e dal contesto (es. operazioni continuate durante la liquidazione, rifiuto documentale in sede fiscale, indicazioni non seguite da produzione effettiva di scritture)
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione in giudizio di merito è necessario allegare copia delle sentenze pregresse; limitarsi a indicarne gli estremi può causare il rigetto della domanda
  • La strategia difensiva non deve riproporre in cassazione argomentazioni già ampiamente valutate e motivate dal giudice di merito senza apportare elementi nuovi o errori giuridici puntuali, altrimenti il ricorso rischia di essere respinto per mancato confronto con la decisione impugnata
  • Gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti sulla produzione documentale e sulla prova sono vincolanti: difese basate su interpretazioni minoritarie richiedono una motivazione e prove più robuste per essere accolte

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