Cassazione Penale, Ordinanza n. 38045/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono generici e non individuano specifici errori di diritto o vizi motivazionali della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Un imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ricorre per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello che aveva ribadito la sua responsabilità per un furto aggravato, revocando però il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è articolato in due motivi: con il primo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.; con il secondo si lamenta il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione rileva tuttavia che le doglianze sono solo generiche, si limitano a richiamare principi astratti e si risolvono in una critica non specifica alla sentenza impugnata, senza indicare puntuali profili di violazione o di illogicità motivazionale.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, contestata nella fattispecie concreta.
art. 625, nn. 2 e 7, c.p.
Norma sulle aggravanti del furto, applicata nel caso concreto.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Dedotta come vizio di legittimità per inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Dedotta come vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si limitano a enunciare principi generali o a formulare censure meramente assertive, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La denuncia del vizio di legge o di motivazione deve indicare puntualmente gli errori asseritamente commessi dal giudice di merito; una critica generica alla ricostruzione della responsabilità non è sufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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