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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10549/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fummo Omar impugnava la sentenza della Corte d'appello che, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado (Tribunale di Chieti) per il reato di furto, aveva riqualificato il fatto in ricettazione e lo aveva condannato. Il ricorrente articolava due motivi principali: (1) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza e carenza/manifestazione apparente della motivazione perché la riqualificazione in ricettazione avrebbe pregiudicato il diritto di difesa e non sarebbe stata prevedibile; (2) violazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3-bis, per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello nonostante la pronuncia di proscioglimento in primo grado e la rilevanza della prova dichiarativa, con conseguente mancata motivazione sulle ragioni del mancato rinnovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i due motivi sono manifestamente infondati. Sulla correlazione accusae sentenza, la Corte ha ritenuto che la riqualificazione da furto a ricettazione non violi il principio di correlazione quando nel capo di imputazione sono comunque contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione di difendersi (qui: acquisizione del possesso di una bicicletta provento di furto). Inoltre la riqualificazione non è stata imprevedibile, essendo la questione introdotta anche con l'atto di appello del Pubblico Ministero e suscettibile di impugnazione in cassazione. Sul punto della rinnovazione dell'istruttoria, la Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice d'appello non è tenuto a rinnovare il dibattimento se decide sulla base del medesimo materiale probatorio già acquisito in primo grado e senza aver effettuato una valutazione difforme della prova dichiarativa; nella fattispecie l'appello ha usato lo stesso materiale probatorio e non ha effettuato una valutazione diversa delle dichiarazioni. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p., comma 1).

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla tutela dei diritti dell'imputato; la Corte non ha ritenuto violato il principio costituzionale nella riqualificazione quando gli elementi essenziali erano noti dall'inizio.

  • Codice di procedura penale, art. 530, comma 2

    Norma che disciplina l'abbreviato condizionato all'esame dell'imputato; utilizzata per ricordare che la sentenza di proscioglimento di primo grado era stata resa in tale rito.

  • Codice di procedura penale, art. 603

    Riguarda la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello; la Corte interpreta la norma nel senso che la rinnovazione non è obbligatoria se l'appello si fonda sullo stesso materiale probatorio e senza valutazione difforme della prova dichiarativa.

  • Codice di procedura penale, art. 603, comma 3‑bis

    Comma richiamato dal ricorrente come presupposto per la rinnovazione; la Corte ha ritenuto che i presupposti non sussistessero perché non c'è stata diversa valutazione delle prove dichiarative rispetto al primo grado.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali e insufficienza/contraddittorietà della motivazione); utilizzate per inquadrare i motivi del ricorso che la Corte ha ritenuto manifestamente infondati.

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Consente la condanna per spese e ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 e alle spese.

  • Giurisprudenza della Corte EDU (Drassich c. Italia, 11/12/2007)

    Citate in materia di diritto al contraddittorio e prevedibilità dell'imputazione; la Corte di cassazione osserva che la possibilità di contestare la diversa qualificazione anche in sede di legittimità soddisfa le esigenze di tutela.

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto da un reato all'altro (es. furto → ricettazione) non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se nel capo di imputazione sono già contestati gli elementi essenziali che rendono prevedibile la nuova qualificazione.
  • La prevedibilità della riqualificazione e il rispetto del diritto di difesa possono essere assicurati anche dall'esercizio del rimedio in sede di cassazione, quando l'imputato ha potuto (o poteva ragionevolmente prevedere di poter) difendersi sulla nuova qualificazione.
  • Il giudice d'appello non è obbligato a rinnovare l'istruttoria (art. 603 c.p.p., comma 3‑bis) qualora la decisione sia fondata sullo stesso materiale probatorio del primo grado e non vi sia stata una valutazione difforme della prova dichiarativa.
  • La semplice asserzione dell'esigenza di rinnovazione non è sufficiente: il ricorrente deve indicare quali prove dichiarative sarebbero state valutate in modo difforme e in che cosa consisterebbe la difformità.
  • Una motivazione succinta può essere valida se consente di comprendere le ragioni della decisione e risulta coerente con i principi di diritto consolidati; la mancanza di ampia disamina non determina automaticamente l'annullamento se la scelta è spiegata e aderente alla giurisprudenza.
  • Il ricorso manifestamente infondato può comportare la condanna alle spese e a un'ammenda (art. 616 c.p.p.), scoraggiando impugnazioni prive di prospettiva ragionevole.

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