Cassazione Penale, Sentenza n. 22592/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società Ar.Fer ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, riducendo la sanzione ma disponendo la confisca per equivalente; il motivo principale del ricorso in Cassazione riguardava la qualificazione del delitto presupposto (se la truffa fosse aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p., ossia commessa nei confronti di un "ente pubblico") e, correlativamente, la qualificazione di RFI - Italferr S.p.A. come ente pubblico. Ar.Fer ha sostenuto che mancavano i requisiti per qualificare Italferr come ente pubblico (assenza di stretta dipendenza dallo Stato, assenza di attività non commerciale prevalente, autonomia gestionale e patrimoniale) e che la Corte di appello aveva erroneamente applicato principi in contrasto con le Sezioni Unite civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che Italferr S.p.A. non possa essere qualificata, sulla base degli elementi concreti esaminati, come "ente pubblico" ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.: pur svolgendo un servizio pubblico, Italferr ha natura privata, autonomia organizzativa, patrimoniale e funzionale, attività a carattere industriale/commerciale e non è sottoposta a controllo o finanziamento pubblico tale da determinare un'influenza pubblica dominante. Sulla base di ciò i fatti devono essere ricondotti alla truffa semplice (art. 640, comma 1 c.p.) e non alla truffa aggravata per danno a ente pubblico; conseguentemente la responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 non può essere configurata perché il reato presupposto non rientra nel catalogo rilevante. La sentenza impugnata è annullata perché il fatto non sussiste.
Norme richiamate
Art. 640 c.p. (truffa)
presente nel testo come distinzione tra art. 640, comma primo (truffa semplice) e art. 640, comma secondo, n. 1 (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La Corte ha precisato che l'aggravante di cui al comma secondo, n. 1, richiede che il soggetto offeso sia un "ente pubblico"; se il destinatario non è ente pubblico la fattispecie è quella della truffa semplice e non può costituire reato presupposto per la responsabilità da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa degli enti)
La responsabilità dell'ente trova fondamento solo se il reato presupposto è ricompreso nel catalogo dei reati indicati dal decreto; poiché la truffa semplice non rientra, non può essere esperita la responsabilità dell'ente Ar.Fer per quel fatto
Art. 97 Cost.
"i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge"
Sottolinea il principio che l'ordinamento e le fonti devono individuare le soggettività pubbliche: non è sufficiente una veste formale per attribuire natura pubblica; occorre verifica concreta
Art. 4, legge 20 marzo 1975, n. 70 (legge sul parastato)
"nessun nuovo ente pubblico può esser istituito o riconosciuto se non per legge"
Riafferma che la qualificazione di ente pubblico non può essere presunta e richiama la necessità di fondare il riconoscimento su criteri giuridicamente individuabili
D.Lgs. 12 luglio 2005, n. 112, art. 4, comma 1
"le imprese ferroviarie stabilite in Italia sono indipendenti per quanto riguarda la gestione, l'amministrazione ed il controllo interno in materia amministrativa, economica e contabile. Il patrimonio, il bilancio e la contabilità delle imprese ferroviarie devono essere distinti..."
La Corte ha ritenuto che la disciplina europea/nazionale che impone separazione tra gestione infrastrutture e servizi attenua l'idea di dipendenza pubblica e conferma l'autonomia delle imprese ferroviarie, elemento che pesa contro la qualificazione di ente pubblico di Italferr
D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (codice dei contratti pubblici), art. 13, comma 6 e allegato 1.1, art. 1, comma 1, lett. e)
Richiamato come riferimento alla nozione di organismo di diritto pubblico e ai criteri (capacità giuridica, finalità di interesse generale non industriale/commerciale, finanziamento/controllo/nomina della maggioranza degli organi), evidenziando che tali criteri devono essere applicati concretamente e non automaticamente estesi
Sezioni Unite civili (giurisprudenza richiamata)
La Corte ha fatto riferimento ai precedenti delle Sezioni Unite (sulla natura di FS e di Italferr) per concludere che Italferr ha natura privata, svolge attività commerciale/industriale e gode di autonomia, elementi che escludono la qualifica di ente pubblico
Massime di principio
- La qualificazione di un soggetto come "ente pubblico" per finalità penali richiede una valutazione concreta e fattuale: non è determinata solo dalla partecipazione pubblica o dall'uso di risorse pubbliche.
- La sostanza prevale sulla forma: anche società di capitali a capitale pubblico possono essere considerate enti privati se svolgono attività industriale/commerciale autonome e non sono sottoposte a controllo/finanziamento pubblico dominante.
- Per l'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 1 c.p. (truffa ai danni di ente pubblico) è necessario che il destinatario della truffa sia effettivamente un ente pubblico secondo i criteri normativi e giurisprudenziali; in mancanza l'ipotesi è quella della truffa semplice.
- La configurabilità della responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001 dipende dalla presenza di un reato presupposto ricompreso nel catalogo legislativo: la diversa qualificazione del reato presupposto (aggravato vs semplice) può escludere automaticamente la responsabilità dell'ente.
- L'appartenenza a un gruppo con controllante pubblica (es. holding pubblica) non è di per sé sufficiente a qualificare come "ente pubblico" le società operative; occorre verificare autonomia gestionale, finanziaria e l'effettiva influenza pubblica dominante.
- In situazioni analoghe è necessario compiere indagini e accertamenti fattuali (anche perizie contabili) per stabilire il nesso causale tra la condotta illecita e l'erogazione di somme o l'esistenza di rapporto diretto con l'ente pubblico: non è sufficiente un riferimento generico a finanziamenti pubblici.
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