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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40208/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Palermo del 18/06/2025 che lo aveva ammesso al patrocinio a spese dello Stato ma ne aveva fatto decorrere gli effetti dal 22/03/2025 (data di proposizione dell'opposizione e di produzione della documentazione richiesta) e non dalla data della domanda originaria (20/10/2024). Denunciava violazione di legge (artt. 74, 76, 82, 99 D.P.R. n. 115/2002 e principi consolidati di giurisprudenza) perché l'ammissione, anche se avvenuta in sede di opposizione, avrebbe dovuto retroagire alla data della prima istanza; denunciava inoltre vizio di motivazione per la presunta contraddittorietà del riconoscimento di retroattività limitata e la contestuale liquidazione di compensi per attività difensive svolte anteriormente. In sede di cancelleria il difensore aveva poi proposto tre motivi nuovi (riguardanti composizione del nucleo familiare, violazione del contraddittorio e presunzioni non previste dalla legge), invocando altresì l'art. 585 c.4 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul merito ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha richiamato gli artt. 79 e 109 del D.P.R. n. 115/2002 e la giurisprudenza secondo cui il procedimento di ammissione al patrocinio è flessibile e le integrazioni documentali sono ammissibili anche in sede di opposizione, ma ha confermato che il ritardo nella produzione della documentazione può incidere sulla decorrenza degli effetti del beneficio, legittimando la decorrenza dalla data di produzione (22/03/2025). I tre motivi nuovi sono stati dichiarati inammissibili per tardività, poiché non erano contenuti nell'atto di impugnazione originario. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalle parti resistenti (liquidate in complessivi euro 1.200,00). La statuizione impugnata è sostanzialmente confermata (ammissione al patrocinio con decorrenza dal 22/03/2025 e liquidazione degli onorari per l'opposizione).

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 109

    Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi

    Gli effetti dell'ammissione normalmente decorrono dalla data della domanda, ma, in combinato disposto con l'art. 79, la decorrenza può essere fatta partire dalla data della produzione dei documenti richiesti se il richiedente non ha ottemperato tempestivamente

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 79

    Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato

    Il giudice può chiedere integrazioni documentali; il termine fissato per depositare i documenti ha natura ordinatoria e le produzioni successive, anche in sede di opposizione, sono ammissibili, ma il ritardo può influire sulla decorrenza degli effetti

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione contro i provvedimenti sul patrocinio; il procedimento di opposizione è la sede in cui possono essere ammessi documenti integrativi e determinarsi gli effetti temporali dell'ammissione

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76

    Richiamato nel ricorso ma non decisivo nella motivazione della Cassazione; norme su criteri di composizione del nucleo familiare sono valutate ma eventuali questioni su tale profilo devono essere tempestivamente dedotte

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b), e lett. e)

    Previsioni sul motivo di ricorso in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte le applica per valutare i motivi principali presentati dal ricorrente

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. c)

    Riguarda la nullità sostanziale; citato rispetto ai motivi nuovi che invocavano violazione di norma processuale posta a pena di nullità

  • Codice di procedura penale - art. 585, comma 4

    Norma che consente la presentazione di nuovi motivi in Cassazione entro termini e modalità precisi; i motivi nuovi proposti sono stati ritenuti tardivi e inammissibili

  • Codice di procedura penale - art. 581, comma 1, lett. a)

    Obbligo di enunciare nell'atto di impugnazione i capi o punti della decisione contestati; i motivi nuovi non rispettavano tale requisito

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma sulla condanna alle spese processuali; applicata alla parte soccombente

Massime di principio

  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato vale il principio generale della retroattività alla data della prima istanza, ma tale retroattività può essere limitata alla data della produzione dei documenti richiesti se il richiedente ha tardato a ottemperare alla richiesta del giudice
  • Il termine fissato dal giudice per integrare la documentazione ha natura ordinatoria e le integrazioni sono ammissibili anche in sede di opposizione, tuttavia il ritardo può incidere sugli effetti temporali del beneficio
  • Se l'ammissione al beneficio viene disposta in sede di opposizione, il ricorrente che vuole far valere profili ulteriori (es. composizione del nucleo familiare, violazione del contraddittorio) deve dedurli nell'atto di impugnazione; motivi nuovi introdotti tardivamente in Cassazione sono inammissibili
  • Il tempo impiegato per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può nuocere soltanto in relazione alla decorrenza degli effetti del patrocinio e non necessariamente all'esito complessivo della richiesta, purché il giudice motivi adeguatamente la scelta
  • Per massimizzare la probabilità che l'ammissione produca effetti retroattivi alla data della domanda, è consigliabile allegare sin dall'origine tutta la documentazione richiesta o rispondere tempestivamente alle richieste di integrazione

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