Cassazione Penale, Sentenza n. 44190/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (anni 2 e mesi 8) per il reato di istigazione a commettere atti di terrorismo internazionale (art. 302 c.p., con riferimento anche all'art. 81, comma 2 c.p.), contestata per condotte poste in essere tra il 02/01/2019 e il 16/04/2019 tramite invio di materiale di propaganda ISIS e inviti ad addestrarsi e partire per combattere. Nel ricorso si allegava carenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello e erronea applicazione delle norme processuali (art. 125, comma 3 c.p.p.; art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), sostenendo in particolare che i destinatari dei messaggi erano già radicalizzati e quindi le condotte non avrebbero avuto potenzialità istigatrice; inoltre si lamentava un trattamento sanzionatorio eccessivo, senza valutazione degli elementi attenuanti (giovanissima età, buona condotta processuale).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello avesse fornito ampia e dettagliata motivazione, richiamando intercettazioni, accertamenti telematici e dichiarazioni testimoniali che dimostravano la natura istigatrice dei messaggi, anche quando i destinatari erano già aderenti all'ideologia jihadista (perché non necessariamente intenzionati a compiere reati e le sollecitazioni del ricorrente aumentavano il rischio concreto). La Corte ha inoltre ritenuto congrua la valutazione sanzionatoria operata dai giudici di merito ai sensi dell'art. 133 c.p., e ha ricordato che la Cassazione non può riesaminare il merito delle valutazioni di fatto se non sussistono vizi manifesti di motivazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 302 cod. pen.
menzionato testualmente nel provvedimento
La norma punisce l'istigazione a commettere atti di terrorismo; la Corte interpreta che non è necessario che i destinatari siano privi di ideologia preesistente: rileva invece se il comportamento dell'agente aumenta concretamente il rischio di commissione di atti terroristici (valutazione basata su contenuto dei messaggi, circostanze e condotta dell'autore)
art. 81, comma 2 cod. pen.
menzionato testualmente nel provvedimento
Riguarda la continuazione o la determinazione del trattamento sanzionatorio in relazione a più reati; citato come riferimento alle modalità di contestazione e quantificazione della pena
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
menzionato testualmente nel provvedimento
Norma processuale richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che il ricorso non ha prospettato vizi specifici rispetto alla motivazione di merito, limitandosi a riproporre il contenuto dell'appello
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
menzionato testualmente nel provvedimento
Riguarda i motivi di ricorso per cassazione; la sentenza ricorda i limiti del sindacato di legittimità rispetto ai vizi della motivazione (assenza, manifesta illogicità, contraddittorietà) e l'improcedibilità delle doglianze che mirano a una diversa valutazione della prova
art. 133 cod. pen.
menzionato testualmente nel provvedimento
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente applicato i criteri di gravità del fatto, pericolo concreto e personalità dell'imputato nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti
art. 270-bis cod. pen. (richiamato come possibile oggetto dell'istigazione)
menzionato nella motivazione giurisprudenziale richiamata
La Corte osserva che l'art. 302 può avere per oggetto anche reati associativi con finalità di terrorismo (es. art. 270-bis), e quindi l'istigazione è valutata anche in relazione al rischio di attivazione di condotte associative/terroristiche
sentenza Corte Cost. 13/06/2000 n. 186
citata testualmente nel provvedimento
Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare l'applicazione di una somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che non risulti colpa nella determinazione della causa dell'inammissibilità
Massime di principio
- L'istigazione al terrorismo (art. 302 c.p.) può sussistere anche quando i destinatari condividono già l'ideologia: rileva se il comportamento dell'agente incrementa concretamente il rischio che essi commettano atti terroristici, valutando contenuto, ripetitività e contesto delle comunicazioni
- In cassazione non è possibile chiedere una rinnovata valutazione del merito probatorio: le doglianze devono evidenziare specifici vizi di motivazione (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà) per essere ammissibili
- La motivazione dei giudici di merito che integra e si 'saldà' con quella del primo grado (doppia conforme) è particolarmente difficile da censurare in sede di legittimità
- La determinazione della pena va valutata alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; l'indicazione della giovane età o della buona condotta deve essere specificamente valorizzata e contrastata con argomentazioni concrete per ottenere una riduzione della pena
- Nei ricorsi, le censure generiche o la mera reiterazione delle stesse argomentazioni già valutate e respinte in appello determinano l'inammissibilità per aspecificità o manifesta infondatezza
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