Cassazione Penale, Sentenza n. 17166/2024 del 24/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato era stato condannato per furto aggravato (portafogli sottratto a Giuliano Maiorella su un vagone della metropolitana di Milano; portafogli ritrovato privo di 150 euro). In appello la condanna era stata confermata sulla base della testimonianza della persona offesa e dei riconoscimenti fotografico e in presenza. Il ricorso in Cassazione contestava: 1) la valutazione della prova e l'affidabilità del racconto della persona offesa, sostenendo contraddizioni sul fatto che l'imputato fosse salito sul vagone e fosse poi fuggito; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato unicamente con le pregresse condanne e l'applicazione della recidiva, non avendo il giudice valorizzato l'ottimo comportamento successivo del prevenuto in carcere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la testimonianza della persona offesa coerente e sufficientemente confermata dal riconoscimento fotografico e in dibattimento; ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini probatori, l'incertezza circa il fatto che l'imputato fosse effettivamente salito sul vagone, posto che la persona offesa lo aveva riconosciuto quale autore del furto. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua e logica la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, fondato sulle precedenti condanne per reati contro il patrimonio e sull'assenza di ragioni di meritevolezza; ha richiamato orientamenti giurisprudenziali secondo cui il giudice non è tenuto a menzionare tutti gli elementi favorevoli quando ritiene decisivi quelli contrari. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale, art. 624
Furto: la condotta di impossessarsi di cosa mobile altrui è stata ritenuta integrata dal fatto denunciato e provato tramite testimonianza e riconoscimenti.
Codice penale, art. 625 nn. 4 e 8-bis
art. 625 nn. 4 e 8-bis c.p.
Aggravanti richiamate nel capo di imputazione; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi aggravanti contestati o ha usato le circostanze per corretto inquadramento del reato in sede di applicazione della pena.
Codice penale, art. 628, comma 3 nn. 1 e 3-ter
art. 628, comma 3, nn. 1 e 3-ter c.p.
Riqualificazione del fatto nei termini indicati dalla sentenza impugnata; la Corte ha confermato la corretta ricostruzione giuridica del fatto secondo tale norma.
Giurisprudenza di legittimità (Cass.)
Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito citi e valuti tutte le circostanze favorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelle ritenute decisive; principio richiamato per rendere non sindacabile in Cassazione la motivazione del diniego basata sulle precedenti condanne e sull'assenza di meritevolezza.
Massime di principio
- Una testimonianza riconoscibile e confermata da procedure di identificazione (album fotografico e riconoscimento in udienza) può reggere la condanna anche in presenza di contraddizioni formali o imprecisioni sulla dinamica secondaria del fatto (es. se l'imputato sia salito o meno sul vagone), purché le parti essenziali coerenti permettano di collegare l'imputato all'evento.
- Discrepanze marginali nella deposizione della persona offesa non annullano automaticamente il valore probatorio se il nucleo centrale del racconto è costante e corroborato da altri elementi (ritrovamento dell'oggetto, ammissioni, riconoscimenti).
- Il giudice di merito, quando neghi le attenuanti generiche per recidiva o per precedenti specifici, non è obbligato a elencare e motivare dettagliatamente ogni elemento favorevole alla difesa; è sufficiente che indichi le ragioni decisive che hanno portato al diniego, e tale valutazione è limitatamente sindacabile in Cassazione.
- Per ottenere l'attenuante generica dopo episodi recidivi è cruciale fornire prove di reali e rilevanti circostanze di meritevolezza o di concreto cambiamento, non solo comportamenti in carcere non meglio documentati.
- In difesa contro riconoscimenti fotografici o in presenza, è strategico contestare la correttezza delle procedure di identificazione e proporre elementi di alibi o di possibile confusione per mettere in dubbio la certezza del riconoscimento.
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