Cassazione Civile, Ordinanza n. 33664/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La lite nasceva da due rapporti di conto corrente. La società correntista chiedeva la rideterminazione dei saldi e la restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate per anatocismo, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali non pattuiti. In primo grado il Tribunale, all'esito di CTU, aveva respinto la domanda restitutoria della società; aveva invece accolto la riconvenzionale della banca solo per uno dei due conti, condannando la società al pagamento del saldo negativo, ritenendo per l'altro conto che mancasse la prova del credito per difetto degli estratti conto integrali. In appello la società aveva contestato, tra l'altro, l'addebito dell'indennità di sconfinamento ritenuta non pattuita per iscritto dal CTU, la mancanza di prova del credito anche per il conto corrente condannato, e la regolazione delle spese. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile il motivo sull'indennità di sconfinamento, osservando che non era stata censurata la ratio del primo giudice sulla pattuizione della commissione di massimo scoperto, e aveva respinto l'altro gravame. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto tre profili: erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sull'indennità di sconfinamento; omesso esame della carenza di prova del credito per il conto oggetto di condanna, richiamando la mancanza dell'estratto conto scalare del primo trimestre 2011; erroneità della statuizione sulle spese, che sarebbe dipesa dall'ipotetico accoglimento delle precedenti censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che la censura sull'inammissibilità del motivo di appello era a sua volta inammissibile per difetto di specificità, perché il ricorrente non aveva indicato chiaramente il vizio di legittimità dedotto né trascritto il motivo di appello e la parte della sentenza di primo grado rilevante. Ha poi ritenuto inammissibile la doglianza sul vizio motivazionale, perché formulata in modo non conforme all'art. 360, n. 5, c.p.c. e senza l'indicazione del fatto storico decisivo, del dato da cui esso risultava, del come e quando fosse stato discusso e della sua decisività; inoltre il ricorso mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale istruttorio. Infine ha reputato inammissibile anche la censura sulle spese, perché costruita sull'esito processuale auspicato dalla parte e non sulla decisione effettivamente resa. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve indicare con precisione il vizio denunciato e non può essere formulato in modo generico o indeterminato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere e localizzare gli atti e i documenti rilevanti su cui fonda la censura.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso è necessaria la specifica produzione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico: occorre indicare con chiarezza il vizio dedotto, trascrivere gli atti rilevanti e consentire il controllo immediato della censura.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non basta lamentare che il giudice abbia trascurato singoli elementi di prova o chiedere una nuova valutazione del merito.
- Una censura sulle spese è inammissibile quando presuppone l'accoglimento delle doglianze precedenti e non si confronta con la decisione effettivamente resa.
- In cassazione non è consentito trasformare contestazioni di merito in doglianze di legittimità senza rispettare gli oneri di allegazione e localizzazione degli atti processuali.
Come è indicizzato
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