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Sentenza

Sentenza del 29/10/2021 n. 4854 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Servizio postale - Notifica atto impositivo - Soggetto destinatario - Rifiuto riceverlo - Rileva - Temporanea assenza - Rileva - Inidoneità terzi riceverlo - Rileva - Perfezionamento procedimento notificatorio - Onere probatorio - Avviso avvenuto deposito C.A.D. - Produzione giudiziale - Rileva - Soggetto notificatore - Raccomandata informativa - Produzione giudiziale - Perfezionamento procedimento notificatorio - Onere probatorio - Avvenuto assolvimento - Esclusione. (L.B.).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Si discuteva se la notifica dell'atto impositivo, eseguita tramite servizio postale, si fosse perfezionata nonostante il destinatario non avesse ricevuto materialmente l'atto per rifiuto, temporanea assenza o inidoneità di terzi a riceverlo. L'amministrazione ha prodotto in giudizio la raccomandata informativa (comunicazione inviata per informare dell'avvenuto deposito) per dimostrare l'avvenuta notifica.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che, in sede giudiziale, la produzione della raccomandata informativa non è idonea a sancire il perfezionamento della notifica dell'atto impositivo effettuata tramite servizio postale. Per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio è rilevante unicamente la copia dell'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.). In assenza di tale C.A.D. o di prova equivalente prevista dalla normativa, la notifica non può considerarsi perfezionata.

Norme richiamate

  • legge 890/1982

    La normativa postale richiede elementi formali per comprovare l'avvenuta notifica tramite deposito; la copia dell'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.) costituisce la prova idonea del perfezionamento della notifica

  • Cass., SS.UU., n. 10012/2021

    La Suprema Corte in composizione plenaria ha già chiarito che non può sostituirsi alla prova del C.A.D. la produzione di una raccomandata informativa e che l'onere probatorio del perfezionamento della notifica grava sul soggetto notificatore

Massime di principio

  • In giudizio, per dimostrare la perfezione di una notifica eseguita tramite servizio postale è indispensabile produrre la copia dell'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); altri documenti informativi (es. raccomandata informativa) non sono sufficenti
  • L'onere della prova del perfezionamento della notifica grava sulla parte che sostiene di aver validamente notificato (generalmente l'amministrazione); in mancanza di C.A.D. la notifica può essere disconosciuta dal destinatario
  • Il rifiuto del destinatario, la temporanea assenza o l'inidoneità di terzi a ricevere non si sostituiscono alla prova formale del deposito: è il C.A.D. che attesta l'effettivo deposito e costituisce prova principale
  • Per evitare contestazioni future, gli enti notificatori dovrebbero conservare e produrre sempre la copia del C.A.D. e valutare, se possibile, modalità alternative (consegna a mano, notifiche con ritorno di ricevuta, PEC se prevista) per atti impositivi
  • In situazioni analoghe il giudice verificherà i documenti formali attestanti il deposito; la mera comunicazione informativa inviata al destinatario non prova la perfezione della notifica

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