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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4654/2022 del 10/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/07/2021 del Tribunale della Libertà di Napoli che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. contro il provvedimento del G.I.P. del 21/05/2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio premeditato di Pietro Scelzo con l'aggravante di "agevolazione mafiosa". L'accusa lo indica come mandante dell'omicidio del 18/11/2006 sulla base delle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (Rapicano Pasquale, Cavaliere Renato, Fontana Luciano, Marrazzo Valentino) e di intercettazioni che avrebbero riscontrato il suo coinvolgimento. Il ricorrente deduce vizio di motivazione: il Tribunale non avrebbe considerato le dichiarazioni di Salvatore Belviso (prodotte dalla difesa) che escluderebbero la partecipazione di Ingenito al clan D'Alessandro e non avrebbe valutato correttamente il tempo trascorso dai fatti (2006), per cui non vi sarebbe attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Si afferma che il tempo trascorso non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione: la prognosi deve tener conto delle modalità e circostanze del fatto, della gravità, della personalità dell'imputato e della continuità della spinta a delinquere, elementi che possono giustificare la misura anche se il fatto è risalente. La censura sull'omessa valutazione delle dichiarazioni di Belviso è ritenuta inammissibile in cassazione poiché impone una rivalutazione di merito; inoltre la pluralità di fonti dichiarative concordanti supera l'argomento difensivo. Conseguentemente il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è incaricata degli adempimenti relativi allo stato di detenzione.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Dispositivo richiamato come base procedurale per il riesame; indica il procedimento di riesame delle misure cautelari. Nel caso, il ricorso avverso il provvedimento cautelare è stato esaminato secondo tale rito.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47)

    Norma che richiede l'attualità del pericolo di reiterazione per l'applicazione delle misure cautelari. La Corte interpreta l'attualità non come imminenza ma come prognosi fondata su elementi concreti che denotino continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, perciò il tempo trascorso non esclude automaticamente la misura.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della valutazione delle prove; la Corte osserva che l'impugnazione che si traduca in una rinnovata valutazione di merito delle dichiarazioni non è consentita in cassazione con riferimento a questa norma.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Richiamato come fondamento della valutazione circa la compatibilità di taluni motivi con il ricorso per cassazione; la Corte precisa i limiti in cui certe censure di merito possono essere esaminate in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di cassazione e i limiti della sindacabilità delle decisioni di merito: non è consentito trasformare l'impugnazione in una nuova valutazione dei fatti e delle prove salvo i casi espressamente consentiti; la Corte richiama tali limiti per escludere la censura di merito proposta dal ricorrente.

  • art. 311 cod. proc. pen. (citato nel testo in relazione all'art. 311)

    Usato dalla Corte per delimitare i margini di ammissibilità del ricorso per cassazione quando si lamenta l'omessa valutazione di prove in sede di riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte dispone per l'applicazione di una ammenda di euro 3.000,00.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle formalità amministrative relative allo stato di detenzione; la Corte ordina alla cancelleria gli adempimenti previsti per il soggetto in stato di carcerazione.

Massime di principio

  • Il decorso del tempo rispetto al fatto non esclude automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari; l'attualità del pericolo va valutata in base alla natura del reato, alle modalità di commissione e al profilo personale dell'indagato.
  • La valutazione dell'attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione è una prognosi complessa di merito: la gravità dell'evento e la persistente inclinazione criminale possono giustificare la misura anche per fatti risalenti.
  • La Corte di legittimità non è sede per una rinnovata valutazione di merito delle prove: le doglianze sull'omessa o inadeguata considerazione di elementi probatori sono ammissibili in cassazione solo se il vizio emerge in modo manifesto dal provvedimento o dal confronto con deduzioni scritte precedenti.
  • La pluralità e la concordanza di dichiarazioni provenienti da fonti diverse possono costituire riscontro idoneo a sostenere la gravità indiziaria e l'attualità del pericolo di reiterazione.
  • Le censure difensive fondate su singole dichiarazioni che contraddicono la linea probatoria non sono automaticamente decisive se esiste un quadro probatorio complessivo coerente a sostegno delle misure.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile la condanna alle spese processuali e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

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