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Sentenza

Sentenza del 14/07/2017 n. 3151 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Svalutazione crediti - Accantonamento crediti - Deducibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta la legittimità della deduzione delle svalutazioni dei crediti, nei limiti dello 0,50%, purché i crediti non siano specificamente assicurati contro il rischio di insolvenza. La mera esistenza di una copertura assicurativa riferita al contratto che ha originato il credito non è sufficiente a escludere la deducibilità.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRES, delle svalutazioni dei crediti commerciali risultanti dal bilancio d'esercizio, entro il limite dello 0,50%. Il punto centrale è stabilire se una copertura assicurativa collegata al contratto da cui deriva il credito impedisca la deduzione. La preclusione opera soltanto quando l'assicurazione copre direttamente il credito dal rischio di insolvenza, mentre non opera quando la garanzia riguarda esclusivamente il contratto sottostante e il rischio di mancato pagamento resta a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES sulla deducibilità delle svalutazioni dei crediti

    Sono deducibili le svalutazioni dei crediti risultanti dal bilancio d'esercizio entro il limite dello 0,50%, salvo che i crediti siano coperti da assicurazione contro il rischio di insolvenza.

Massime di principio

  • Per stabilire se una svalutazione del credito è deducibile, occorre verificare se la polizza assicurativa copre direttamente il rischio di insolvenza del credito oppure se riguarda soltanto il contratto sottostante.
  • La deducibilità è esclusa solo quando il contribuente è effettivamente indennizzato per il mancato pagamento del credito; una garanzia contrattuale non direttamente riferita al credito non è sufficiente.
  • Il rischio economico dell'insolvenza deve rimanere effettivamente a carico del contribuente affinché la svalutazione possa essere dedotta.
  • La documentazione contabile e assicurativa deve consentire di distinguere chiaramente tra assicurazione del credito commerciale e garanzia relativa al rapporto contrattuale da cui il credito deriva.

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